MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 agosto 2021 

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della
legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  in  materia  di  contributo  per
l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle
donne affette da condizioni patologiche che  impediscono  la  pratica
naturale dell'allattamento. (21A06104) 
(GU n.249 del 18-10-2021)

 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                             ALLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione italiana; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   servizio    sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute 12  marzo  2021 recante
«Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla salute  sig.
Andrea Costa», pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  84  dell'8
aprile 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022  il  quale
prevede che «al fine di garantire l'erogazione di un  contributo  per
l'acquisto di sostituti del  latte  materno  alle  donne  affette  da
condizioni  patologiche   che   impediscono   la   pratica   naturale
dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo  di  euro  400  per
neonato e comunque fino al sesto mese  di  vita  del  neonato,  nello
stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il  fondo
per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con  una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021»; 
  Visto il successivo comma 457 il quale prevede che «con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456  anche
al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi
di ipogalattia e agalattia materna, e le  modalita'  per  beneficiare
del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti
economici per accedere al beneficio di cui al comma 456»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/127 che integra il regolamento  (UE)
n. 609/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione
per le formule per lattanti e  le  formule  di  proseguimento  e  per
quanto  riguarda   le   prescrizioni   relative   alle   informazioni
sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia; 
  Visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli  alimenti  destinati  ai
lattanti e ai bambini nella prima  infanzia,  agli  alimenti  a  fini
medici  speciali  e  ai  sostituti  dell'intera  razione   alimentare
giornaliera per il controllo del peso e che abroga  la  direttiva  n.
92/52/CEE  del   Consiglio,   le   direttive   96/8/CE,   1999/21/CE,
2006/125/CE   e   2006/141/CE   della   Commissione,   la   direttiva
n. 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i  regolamenti
(CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001,  recante
«Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti  destinati  ad
una alimentazione particolare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 2001, n. 154; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 9 aprile  2009,  n.
82 concernente l'attuazione della direttiva  n.  2006/141/CE  per  la
parte riguardante  gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti  di
proseguimento destinati alla Comunita'  europea  ed  all'esportazione
presso Paesi terzi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 155 del 7 luglio 2009; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349,
recante «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per  la
rilevazione dei  dati  di  sanita'  pubblica  e  statistici  di  base
relativi agli eventi di nascita,  alla  nati-mortalita'  ed  ai  nati
affetti da malformazioni», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
settembre 2001, n. 218; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione  delle  modalita'  di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, codice in materia di protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE; 
  Ritenuto dover individuare le condizioni patologiche e le modalita'
per l'erogazione del contributo per  l'acquisto  di  sostituti  delle
formule per lattanti alle donne affette da condizioni patologiche che
impediscono la pratica naturale dell'allattamento; 
  Ribadito che l'allattamento e' la forma di alimentazione  neonatale
che  migliora  salute  e  benessere  di  donna  e  neonato,   e   che
l'attuazione del presente decreto non deve ostacolare le attivita' di
promozione,  protezione  e  sostegno  all'allattamento  agite   dalle
regioni e province autonome; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le misure attuative dell'art.  1,
commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  al  fine  di
individuare le condizioni patologiche,  nonche'  di  disciplinare  le
modalita'  per  beneficiare  di  un  contributo  per  l'acquisto   di
sostituti delle formule per lattanti,  qualora  non  fosse  possibile
ricorrere alle banche del  latte  umano  donato  (BLUD),  alle  donne
affette da condizioni patologiche - ad  esclusione  delle  condizioni
gia' previste nel decreto del Ministro della sanita' 8  giugno  2001,
recante  «Assistenza  sanitaria  integrativa  relativa  ai   prodotti
destinati ad una alimentazione particolare» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 2001, n. 154, che  prevede  maggiori  benefici  di
quelli contenuti nel presente decreto - che  impediscono  la  pratica
naturale  dell'allattamento,  tenendo  anche  conto   dei   requisiti
economici per accedere al predetto beneficio, come stabiliti all'art.
2. 
                               Art. 2 
 
                  Beneficiari e requisiti economici 
 
  1. Il contributo, di cui all'art. 1,  comma  456,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' riconosciuto  alle  donne  affette  da  una
delle condizioni patologiche, non gia' diversamente normate,  di  cui
all'art. 4, che impediscono la pratica naturale dell'allattamento. 
  2. L'importo del  contributo  e'  pari  a  400,00  euro  annui  per
neonato, nel caso in  cui  l'Indicatore  della  situazione  economica
equivalente ordinario non e' superiore a 30.000,00 euro annui. 
  3. Ai fini del presente  decreto  si  utilizza  l'ISEE  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159. 
  4. La determinazione dell'importo  effettivo  da  riconoscere  agli
aventi diritto che ne abbiano fatta  richiesta  e'  effettuata  dalla
regione o provincia autonoma sulla base del  numero  delle  richieste
pervenute nel rispetto del limite del  finanziamento  assegnato;  non
sono previsti finanziamenti aggiuntivi a  copertura  delle  eventuali
richieste eccedenti  le  disponibilita'  accordate  e  pertanto,  ove
necessario, i  valori  di  cui  al  comma  2  sono  ridotti  in  modo
proporzionale per garantire il rispetto del limite del  finanziamento
assegnato. Le regioni e province autonome  stabiliscono  altresi'  le
modalita' e i termini per la richiesta del contributo da parte  degli
aventi diritto. 
                               Art. 3 
 
                   Misura e durata del contributo 
 
  1. Il contributo e' riconosciuto  per  l'acquisto  di  formule  per
lattanti alle donne affette dalle condizioni  patologiche,  non  gia'
diversamente normate, come accertate ai sensi dell'art. 4, nei limiti
degli importi indicati nell'art. 2 per il tempo necessario e comunque
non oltre il sesto mese di vita del neonato. 
                               Art. 4 
 
Individuazione,  accertamento  e  certificazione   delle   condizioni
                             patologiche 
 
  1. Le condizioni patologiche che  impediscono  l'allattamento,  non
gia' diversamente normate, sono individuate  secondo  le  indicazioni
riportate del position statement 2015 della SIP, SIN SiCuPP,  SIGENS,
condivise dal Tavolo allattamento al seno (TAS) istituito  presso  il
Ministero della  salute  nella  riunione  del  15  settembre  2015  e
classificate sulla base dei parametri  di  cui  alla  classificazione
statistica internazionale delle  malattie  e  dei  problemi  sanitari
correlati (ICD-10), e sono riportate  nell'allegato  1  del  presente
decreto. 
  2. Eventuali modifiche/integrazioni delle  condizioni  materne  che
danno   diritto   all'erogazione,    potranno    essere    sottoposte
all'attenzione  del  TAS  che  si  esprimera',  sentite  le  societa'
scientifiche di pediatria e neonatologia. Il Ministero della  salute,
con proprio provvedimento,  provvedera'  all'eventuale  aggiornamento
del suddetto elenco. 
  3. Le condizioni patologiche di cui al comma  1  sono  accertate  e
certificate, senza oneri a carico  dell'interessata  e  del  servizio
sanitario, da  uno  specialista  del  Servizio  sanitario  nazionale,
dipendente o convenzionato, in particolare dal pediatra o neonatologo
del punto nascita, per le condizioni identificate gia' in  gravidanza
o alla nascita, dal medico di medicina generale  o  dal  pediatra  di
libera scelta o dallo specialista per le condizioni che si verificano
dopo la dimissione. Le regioni e province  autonome  disciplinano  le
modalita' con le quali i professionisti  di  cui  al  presente  comma
comunicano gli accertamenti eseguiti alle aziende sanitarie locali di
appartenenza degli assistiti. 
                               Art. 5 
 
          Modalita' di acquisto delle formule per lattanti 
 
  1.  Sulla  base  della  certificazione  di  cui  all'art.  4  delle
condizioni  patologiche  che  impediscono  l'allattamento,  non  gia'
diversamente normate, il neonatologo o pediatra del punto nascita, il
medico di medicina generale,  il  pediatra  di  libera  scelta  o  lo
specialista prescrive mensilmente le formule per lattanti incluse nel
registro nazionale di cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del
Ministero della salute 8 giugno 2001, rivalutando a  cadenza  mensile
le condizioni che controindicano l'allattamento in  maniera  assoluta
temporanea, per un fabbisogno di durata massima pari a primi sei mesi
di vita del neonato. 
  2. L'azienda sanitaria  locale  di  appartenenza,  alla  quale  gli
aventi  diritto  ne  abbiano  fatto  richiesta,  sulla   base   della
certificazione di cui  all'art.  4,  dell'attestazione  ISEE  di  cui
all'art. 2  e  della  prescrizione  di  cui  al  comma  1,  autorizza
l'erogazione del contributo nei limiti degli importi  annui  e  senza
ulteriori risorse regionali, come determinati ai sensi dell'art. 2. 
  3. I prodotti di cui al presente articolo sono erogati direttamente
dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le  donne,  dai
presidi delle aziende sanitarie locali, dalle farmacie  convenzionate
e da tutti gli altri fornitori autorizzati alla  vendita  secondo  le
direttive all'uopo emanate dalle regioni e province autonome 
  4. Le regioni e le province autonome attivano adeguati  sistemi  di
controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti di  cui
al presente articolo erogati sul proprio territorio e sul conseguente
andamento della spesa, come specificato di seguito nell'art. 8. 
                               Art. 6 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il trattamento dei dati personali, relativi alla salute, avviene
nel rispetto delle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 
                               Art. 7 
 
Modalita' di ripartizione del Fondo per il sostegno  all'acquisto  di
  formule per lattanti alle regioni e province autonome. 
 
  1. Il Ministero della salute, con proprio provvedimento, ripartisce
annualmente tra le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
il Fondo per  il  sostegno  all'acquisto  di  formule  per  lattanti,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 456, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, in modo proporzionale, sulla base del numero  dei  nati
vivi riferiti  all'anno  precedente  rilevati  attraverso  il  flusso
informativo del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), di cui al
decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349. 
  2. Il riparto fra le regioni e  le  province  autonome,  effettuato
secondo criteri di cui al comma 1, e' rappresentato in tabella 1. 
                               Art. 8 
 
                            Monitoraggio 
 
  Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro  il
mese di giugno di ciascun anno, trasmettono al Ministero della salute
i dati  relativi  all'anno  precedente  inerenti  all'erogazione  del
contributo, le modalita' scelte per la  distribuzione  delle  formule
per lattanti, le patologie certificate, la  durata  dell'allattamento
sostitutivo e le risorse finanziarie utilizzate. 
                               Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 agosto 2021 
 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                 alla salute          
                                                    Costa             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salulte, n. 2501 
                                                           Allegato 1 
 
                          (art. 4, comma 1) 
 
    Le condizioni neonatali che controindicano  in  maniera  assoluta
l'allattamento sono gia' comprese  nel  decreto  del  Ministro  della
sanita' 8 giugno  2001,  recante  «Assistenza  sanitaria  integrativa
relativa ai prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2001, n. 154. 
    Condizioni  materne  che  controindicano  in   maniera   assoluta
(temporanea o permanente) l'allattamento: 
      Indicazioni permanenti 
        infezione da HTLV1 e 2; 
        sindrome di Sheehan; 
        alattogenesi ereditaria; 
        ipotrofia   bilaterale   della   ghiandola   mammaria   (seno
tubulare); 
        mastectomia bilaterale; 
        morte materna; 
      Indicazioni temporanee (da sottoporre a verifica mensile) 
        infezione da HCV con lesione sanguinante del capezzolo; 
        infezione da HSV con lesione erpetica sul seno o capezzolo; 
        infezione ricorrente da streptococco di gruppo B; 
        lesione luetica sul seno; 
        tubercolosi bacillifera non trattata; 
        mastite tubercolare; 
        infezione da virus varicella zooster; 
        esecuzione di scintigrafia; 
        assunzione di farmaci che controindicano in maniera  assoluta
l'allattamento; 
        assunzione di droghe (escluso il metadone); 
        alcolismo. 
 
                              TABELLA 1 
                          (art. 7, comma 2) 
 
Distribuzione regionale del numero di nati vivi e della ripartizione 
    proporzionale di € 2.000.000 rispetto al numero di nati vivi 
                             - Anno 2019 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico