Servizio di gestione degli immobili e degli impianti tecnologici dell’Azienda Usl Umbria 2. Determina a contrarre mediante Dialogo competitivo di cui all’art. 64 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Note:
LA DATA DELLA PRESENTAZIONE DEI CHIARIMENTI E' STATA POSTICIPATA AL 08/05/2020 ORE 18.00
1) con riferimento al possesso dei "Requisiti di capacità tecnica e professionale" previsti all'art. 7.3 del Disciplinare di gara, il periodo temporale di riferimento è il triennio
2017-2018-2019;
2) per servizi analoghi, sono da intendersi quelli analoghi alla presente procedura di gara ovvero servizi di conduzione e gestione di immobili, non opere di manutenzione straordinaria in quanto queste ultime attinenti a lavori.
Chiarimento 2:Con la presente siamo a chiederVi cortesemente i seguenti chiarimenti:
1) con riferimento a quanto previsto nell'art.7.3 del Disciplinare di gara rubricato "Requisiti di capacità tecnica e professionale" lett. a) "Esecuzione degli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi", a quali anni si riferisce l'ultimo triennio?
2) i servizi analoghi, di cui al succitato art.7.3 lett. a) del Disciplinare di gara , includono anche i servizi di manutenzione straordinaria?
Risposta Chiarimento 2:
1) con riferimento al possesso dei "Requisiti di capacità tecnica e professionale" previsti all'art. 7.3 del Disciplinare di gara, il periodo temporale di riferimento è il triennio [ callto:2017-2018-2019 | 2017-2018-2019 ] ;
2) per servizi analoghi, sono da intendersi quelli analoghi alla presente procedura di gara ovvero servizi di conduzione e gestione di immobili, non opere di manutenzione straordinaria in quanto queste ultime attinenti a lavori.
Chiarimento 3:Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede di chiarire se, a seguito della qualifica per la presente fase uno come impresa singola, sia possibile ampliare la partecipazione alle successive fasi del dialogo competitivo in forma plurisoggettiva, aggregandosi anche con operatori che non abbiano presentato richiesta di partecipazione per la prima fase.
Risposta Chiarimento 3:
Nel richiamare quanto previsto al paragrafo 5 del “Disciplinare di gara” ovvero che “ Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli ” si conferma che sin dalla Prima Fase della procedura di gara, debba essere definita la forma di partecipazione ovvero singolarmente o in configurazione plurisoggettiva
Chiarimento 4:Con riferimento alla procedura di gara in oggetto Vi chiediamo se, in alternativa, è ammessa, come comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3) del Disciplinare di gara, la dichiarazione resa dai revisori contabili, attestante il relativo fatturato conseguito, al fine di consentire un puntuale calcolo di fatturato, con l'esclusione delle manutenzioni straordinarie.
Risposta Chiarimento 4:
Con riferimento alla richiesta sulla comprova dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale” si conferma quanto previsto al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara ovvero che: “La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto di appalto e copia delle fatture quietanziate.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto di appalto e copia delle fatture quietanziate”.
Chiarimento n.5:Spett.le Azienda USL Umbria 2,
alla luce dell’emergenza sanitaria nazionale attualmente in corso ed in particolar modo delle recentissime disposizioni contenute nell’art. 1 del DPCM 08 marzo 2020 che inserisce la Provincia in cui ha sede la società scrivente, ivi inclusi gli uffici tecnici ed amministrativi, tra quelle soggette a misure urgenti di contenimento del contagio, si chiede la gentile concessione di una proroga della scadenza dei termini della prima fase di almeno 60 gg., termine comunque da meglio definirsi anche a seguito delle decisioni del Governo dopo il 3 aprile p.v. La citata normativa, per ragioni di salvaguardia nazionale, riduce sensibilmente, fino a renderla altamente sconsigliata per la salute anche dei lavoratori, la possibilità di spostamenti, incontri, riunioni, confronti e tutto quello che di solito è essenziale e propedeutico alla formalizzazione di documentazione (seppur puramente di natura amministrativa), in considerazione peraltro della eccezionale mole di lavoro di condivisione, predisposizione e controllo della documentazione di una gara d’appalto particolarmente complessa come la presente. La situazione di oggettiva eccezionalità (che in questo momento incide sulle quotidiane priorità), ancora più marcata nella nostra Provincia dove tra l’altro si riscontra la chiusura momentanea di uffici pubblici e di banche – il che rende impossibile accedere ad alcune incombenze di natura amministrativa - rende di fatto sinceramente inattuabile un regolare iter di preparazione. Si consideri inoltre che la nostra società svolge anche un servizio di pubblica utilità operando in favore di clienti pubblici (ad esempio Ospedali) e privati per l’erogazione di servizi energetici indispensabili, e che di conseguenza gran parte del personale ingegneristico, tecnico ed amministrativo è al momento, di fronte a tale emergenza, dedicato in via esclusiva a garantire la continuità dell’attività dei clienti stessi. Per quanto sopra riportato, anche in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, si chiede la gentile concessione di una congrua proroga della scadenza dei termini di presentazione di almeno 60 gg., termine comunque da meglio definirsi anche a seguito delle decisioni del Governo dopo il 3 aprile p.v. Ringraziando, si porgono distinti saluti.
Risposta Chiarimento n.5:
Si ritiene, tenuto conto della Fase attuale – 1^ Fase del Dialogo competitivo - della procedura in argomento – da effettuarsi tramite Piattaforma telematica – , nel contesto dell’emergenza sanitaria nazionale, in particolare per le misure, disposte da ultimo con DPCM 11 marzo 2020, per contrastare l’emergenza coronavirus, di posticipare la data di scadenza al 10 aprile 2020.
Chiarimento n.6:con la presente siamo a chiederVi cortesemente i seguenti chiarimenti:
- con riferimento a quanto previsto nell'art.7.3 del disciplinare di gara - requisiti di capacità tecnica e professionale - lett. a) esecuzione negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara vi chiediamo conferma che la comprova del requisito potrà essere fornita, oltre a quelle già previste, mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del DPR 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (revisore contabile o collegio sindacale) attestante l'importo e la tipologia dei servizi analoghi;
Risposta Chiarimento n. 6:
Si reitera quanto già specificato al Chiarimento n. 4, ovvero la comprova dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale” dovrà essere fornita secondo quanto previsto al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara.
Chiarimento n. 7:con la presente siamo a chiederVi cortesemente i seguenti chiarimenti:
- con riferimento a quanto previsto nell'art. 7.3 del Disciplinare di gara - requisiti di capacità tecnica e professionale lett. a) esecuzione degli ultimi tre anni dei servizi analoghi , premesso che la Società presenta i bilanci al 30 settembre di ogni anno (periodo 01/10 - 30/09), considerato che il bilancio chiuso al 30/09/2019, verrà approvato dall'Assemblea dei Soci in data precedente alla presentazione dell'offerta ma depositato presso la CCIAA in data successiva, si chiede se nell'ultimo triennio vada incluso questo in questione?
Nel dettaglio si chiede se i bilanci utili siano i seguenti :
- bilancio chiuso al 30/09/2016 (periodo 01/10/2015 - 30/09/2016) approvato e depositato - bilancio chiuso al 30/09/2017 (periodo 01/10/2016 - 30/09/2017) approvato e depositato
- bilancio chiuso al 30/09/2018 (periodo 01/10/2017 - 30/09/2018) approvato e depositato o in alternativa
- bilancio chiuso al 30/09/2017 (periodo 01/10/2016 - 30/09/2017) approvato e depositato
- bilancio chiuso al 30/09/2018 (periodo 01/10/2017 - 30/09/2018) approvato e depositato
- bilancio chiuso al 30/09/2019 (periodo 01/10/2018 - 30/09/2019) approvato alla data di presentazione dell'offerta e non ancora depositato alla data di presentazione dell'offerta.
Risposta Chiarimento n.7:
Si ribadisce quanto già specificato ai Chiarimenti n. 1, n. 4 e n. 6, ovvero la comprova dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale” dovrà essere fornita secondo quanto previsto al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara per le annualità 2017-2018-2019.
Chiarimento n. 8:Lo scrivente in riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con la presente, pone il seguente quesito:
In considerazione del fatto che la scrivente intende presentare domanda in costituendo RTI, al fine di effettuare una corretta suddivisione delle quote di partecipazione di ciascuna Impresa, si chiede di conoscere la distinzione di tutte le attività comprese nell’appalto (Importo riferibile ad ogni categoria SOA ed importo riferibile ai servizi).
Risposta Chiarimento n. 8:
In merito al quesito posto si specifica che l’importo a base d’asta – riferito a 48 mesi più 24 mesi per eventuale rinnovo a i sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice - pari ad € 73.493.500,00 è così composto:
1) “Periodo 48 mesi” importo a base d’asta:
per Servizi € 42.978.500,00
per Lavori € 4.000.000,00 di cui:
- in categoria OG11: € 2.600.000,00 - in categoria OG1: € 1.400.000,00.
2) “Periodo 24 mesi” importo a base d’asta:
per Servizi € 24.515.000,00;
per Lavori € 2.000.000,00 di cui:
- in categoria OG11: € 1.300.000,00;
- in categoria OG1: € 700.000,00.
Chiarimento n. 9:Con il recente decreto il governo ha posto importanti limitazioni al movimento ed all’incontro e /o riunione di persone su tutto il territorio nazionale che creano notevoli ed impreviste difficoltà e rallentamenti a tutte le attività aziendali ivi comprese quelle di carattere tecnico e progettuale.
Si ritiene pertanto necessario, onde mettere tutti i concorrenti nelle condizioni di far fronte a questa inaspettata situazione, di concedere una proroga di almeno 30 giorni sulla data ultima di presentazione delle offerte. Del resto, la richiesta di tale proroga, determinata da ragioni oggettive e del tutto imprevedibili, è nell’interesse stesso della Stazione Appaltante perché sarebbe garanzia di potere ricevere offerte adeguatamente valutate e formulate.
Confidando in un positivo accoglimento della ns richiesta ed in attesa di conoscere le vs determinazioni al riguardo distintamente salutiamo.
Risposta Chiarimento n. 9:
Si rimanda al Chiarimento n. 5:
“Si ritiene, tenuto conto della Fase attuale – 1^ Fase del Dialogo competitivo - della procedura in argomento – da effettuarsi tramite Piattaforma telematica – , nel contesto dell’emergenza sanitaria nazionale, in particolare per le misure, disposte da ultimo con DPCM 11 marzo 2020, per contrastare l’emergenza coronavirus, di posticipare la data di scadenza al 10 aprile 2020”
Chiarimento n. 10:Con la presente siamo a chiederVi cortesemente se è possibile modificare la composizione del RTI qualificato nelle successive fasi del dialogo competitivo, anche con l'inserimento nel RTI qualificato di operatori economici che non hanno partecipato alla fase di prequalifica, sempre garantendo il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e Disciplinare di gara. Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro in merito
Risposta Chiarimento n. 10:
Si rimanda al Chiarimento n. 3, ovvero: “Nel richiamare quanto previsto al paragrafo 5 del “Disciplinare di gara” ovvero che “ Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli ” si conferma che sin dalla Prima Fa se della procedura di gara , debba essere definita la forma di partecipazione ovvero singolarmente o in configurazione plurisoggettiva”.
Chiarimento n. 11:Buongiorno, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo con la presente a chiedere il seguente chiarimento:
- In rif. ai Requisiti di capacità tecnica e professionale, alla fine del soddisfacimento del requisito, si chiede di confermare che si possano indicare anche importi relativi alla fornitura di combustibile, nell'importo complessivo del triennio. Restiamo in attesa di una Vs cortese risposta, l'occasione è gradita per porgere i ns distinti saluti. Ufficio Gare.
Risposta chiarimento n. 11:
Si specifica che gli importi della quota Servizi – al netto della quota dei Lavori –, contengono i valori dei vettori energetici (energia elettrica, gas metano ed acqua), ma il Servizio è prevalente rispetto alle Forniture.
Chiarimento n. 12:Con la presente siamo a chiederVi cortesemente di confermare che, in caso di partecipazione in RTI di tipo costituendo, ciascun file della busta amministrativa deve essere firmato digitalmente dall'impresa a cui si riferisce, e la stessa busta amministrativa deve essere zippata e firmata digitalmente da tutti i componenti del RTI. Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro in merito.
Risposta Chiarimento n. 12:
Nel confermare quanto comunicato, si rinvia alle specifiche indicazioni del “Disciplinare di Gara”, Paragrafo 15. CONTENUTO DELLA BUSTA
TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ovvero: …
“- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinari costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile”. …
Chiarimento n. 13:Buonasera,
con la presente siamo a chiedere se la comprova dei requisiti di cui al punto 7.3, lettera a), del Disciplinare di gara, debba essere soddisfatta in questa sede di “prequalifica” o in sede di partecipazione alla futura procedura di gara.
Risposta Chiarimento n.13:
Si conferma che la comprova dei requisiti di cui al punto 7.3, lettera a), del Disciplinare di gara, debba essere soddisfatta e resa in fase di “prequalifica”, ovvero in questa prima Fase.
Cordiali saluti.
Chiarimento 14:Quesito N° 1
Si richiede alla spettabile Stazione Appaltante il seguente chiarimento:
2 aziende A e B hanno intenzione di partecipare al Dialogo Competitivo in costituendo Raggruppamento.
La società A possiede il 100% del requisito 7.3.a mentre la società B possiede una quota di requisito pari a circa 1,5%.
Si chiede conferma sulla base della giurisprudenza in materia che la società B in qualità di mandante può partecipare al costituendo raggruppamento con una quota superiore alla propria percentuale di fatturato specifico posseduto, come si desume all'art. 7.4 del disciplinare di gara.
Quesito N° 2
Premesso che il disciplinare tecnico all’art. 6 indica che il file zip contenente la documentazione prevista dal disciplinare non possa avere una dimensione massima superiore massima a 100 Mbyte, vista la mole della documentazione richiesta per la comprova dei requisiti di capacità tecnica-professionale, si richiede se è sufficiente autodichiarare il possesso dei requisiti, in conformità alla normativa vigente, o in alternativa inserire stralcio dei contratti portati a comprova (prima e ultima pagina) e una mera lista delle fatture con gli importi nei casi di non possesso dei certificati di esecuzione dei servizi.
Risposte al Chiarimento 14:
Quesito n. 1:
Nel RTI il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) del Disciplinare di gara deve essere posseduto dal medesimo raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria da parte della mandataria, ai sensi dell’art. 83, co. 8, del Codice. Si specifica, inoltre, che le imprese raggruppate sotto i profili della percentuale di partecipazione al RTI e, conseguentemente, della esecuzione delle prestazioni possono autonomamente conformare le modalità di partecipazione al raggruppamento e la suddivisione dell’esecuzione delle prestazioni.
Quesito n. 2:
Il Disciplinare telematico prevede all’art.6 relativamente alla trasmissione della Documentazione quanto segue:
“Tutti i file della Documentazione, predisposti secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere: .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.”
Qualora la dimensione dei documenti da trasmettere fosse superiore a quanto sopra indicato, 100 Mb., l’operatore potrà allegare i documenti a stralcio mettendo la Stazione appaltante, comunque, nella condizione di poterne valutare e verificare il contenuto.
Chiarimento 15:Con la presente siamo a chiederVi cortesemente di confermare che il requisito di cui all’art. 7.3 lett. b) del Disciplinare di gara, ovvero il possesso del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, essendo un requisito di capacità tecnica e professionale, può essere oggetto di avvalimento ed, in tale caso, chiediamo cortesemente se, in caso di partecipazione in RTI, l’impresa mandataria può concedere in avvalimento il suddetto requisito alla mandante del medesimo raggruppamento.
Risposta chiarimento 15:
Si conferma, alla luce della giurisprudenza maggioritaria e delle direttive/informative di ANAC, che la Certificazione del sistema di gestione della qualità è oggetto di avvalimento, tuttavia, nel caso di RTI, il requisito della certificazione non può essere prestato alla mandante dalla mandataria (che altrimenti se ne priverebbe), bensì di un operatore terzo.
Chiarimento 16:In riferimento ai Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale di cui al punto 7.3.a. “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi” del disciplinare di gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE per “servizi analoghi” possano essere considerati anche contratti aventi ad oggetto:
- gestione e ottimizzazione degli impianti termici e di climatizzazione senza fornitura di combustibile primario liquidi/gassoso
- servizio di manutenzione ordinaria impianti di cogenerazione senza fornitura di combustibile primario
- servizio di gestione degli impianti idrico sanitari senza fornitura di utenze idriche
- servizio di gestione degli impianti elettrici e affini senza fornitura di utenze elettriche
Risposta Chiarimento 16:
I Servizi declinati nel Quesito/Chiarimento n. 16 rientrano tra le attività oggetto del Dialogo Competitivo riguardante il “Servizio di Gestione degli immobili e degli impianti tecnologici dell’Azienda USL Umbria 2”, purtuttavia detto Servizio è da intendersi quale sistema inscindibile di varie attività manutentive – paragrafo 3 del Disciplinare di Gara – e di diverse figure contrattuali ( lavori, servizi e forniture).
Chiarimento 17:Dato per assodato che il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 lettera a) del Disciplinare di Gara deve essere soddisfatto e reso in sede di prequalifica,
chiediamo conferma che in fase di prequalifica non sia necessario allegare nella busta amministrativa tutta la documentazione comprovante il possesso delrequisito (certificati buona esecuzione, fatture quietanzate e contratti di appalto).
Risposta chiarimento 17:
Si rimanda al Chiarimento n. 14 sub. 2
Chiarimento 18:Spett.le Azienda Usl Umbria 2, Richiamando la richiesta di chiarimento n. 11 formulata da un Operatore Economico a codesta Spett.le Stazione Appaltante, in cui si chiedeva conferma di poter indicare anche importi relativi alla fornitura di combustibile, nell'importo complessivo del triennio, al fine di soddisfare il requisito di cui al paragrafo 7.3 lettera a) e prendendo atto della relativa risposta che precisava che nella presente procedura gli importi della quota Servizi contengono i valori dei vettori energetici (energia elettrica, gasmetano ed acqua) – in tal modo sostanzialmente confermando che per servizi analoghi possano essere considerati anche quelli comprensivi di fornitura dei vettori energetici – si chiede ulteriore gentile conferma che al soddisfacimento del suddetto requisito possano concorrere anche i fatturati derivanti dai contratti di Servizio Integrato Energia’, comprensivi dei servizi di conduzione, manutenzione e gestione di impianti termici, con fornitura dei relativi vettori energetici.
Risposta Chiarimento 18:
Nel confermare quanto richiesto ovvero “…analoghi possano essere per servizi considerati anche quelli comprensivi di fornitura di vettori energetici …”
si rimanda anche a quanto specificato nel Chiarimento n. 8 in relazione, e alla percentuale dei lavori incidente sull’importo a base d’asta, e alla coesistenza nel valore dei servizi ( prevalente) della quota delle forniture.
Chiarimento 19:Buongiorno, considerate le difficoltà operative delle aziende alla luce dei DPCM relativi alla pandemia Coronavirus, siamo a richiedervi una proroga dei tempi di consegna della documentazione richiesta.
Risposta chiarimento 19:
Si rimanda al Chiarimento n. 5:
“Si ritiene, tenuto conto della Fase attuale – 1^ Fase del Dialogo competitivo - della procedura in argomento – da effettuarsi tramite Piattaforma telematica – , nel contesto dell’emergenza sanitaria nazionale, in particolare per le misure, disposte da ultimo con DPCM 11 marzo 2020, per contrastare l’emergenza coronavirus, di posticipare la data di scadenza al 10 aprile 2020”
Chiarimento 20:Si comunica che è stata pubblicata nella sezione documentazione di gara la delibera relativa alla proroga dei termini del bando di gara.
Inoltre si porta a conoscenza che è stato posticipato il termine per i chiarimenti al 03/04/2020
Chiarimento 21:La presente con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di chiedere a Codesta Stazione appaltante di volere disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni, rispetto alla data prevista del 10/04/2020.
Quanto precede in considerazione del fatto che, con l’applicazione delle misure restrittive adottate per arginare l’emergenza COVID-19 ed in virtù di quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 art. 103, considerata la natura, complessità e importanza delle prestazioni di cui alla procedura in oggetto per la quale le aziende intenzionate a partecipare si trovano a coinvolgere un importante numero di dipendenti e collaboratori anche esterni, l’attuale termine pone i concorrenti in concrete difficoltà nella predisposizione della documentazione richiesta ai fini della partecipazione, soprattutto nel caso di partecipazione in RTI.
Risposta chiarimento 21:
L’Azienda con Delibera del Commissario Straordinario n. 309 del 23.03.2020 ha disposto la proroga al 10 aprile 2020.
La situazione di criticità che ha coinvolto il Paese pone sia gli operatori economici privati che la Pubblica Amministrazione ad una gestione delle proprie attività in modo evolutivo e correlate agli eventi e Disposizioni del Governo; nell’attualità si conferma quanto già comunicato con il Chiarimento n. 5.
Chiarimento 22:La presente società ha formulato chiarimento sulla possibilità di comprovare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera a) del Disciplinare di gara attraverso la dichiarazione resa dai revisori contabili.
Tale richiesta è data dal fatto che comprovare il requisito sopra citato per un valore annuo medio pari ad € 24.497.833,33 + IVA (pari ad € 73.493.500,00 nel triennio) attraverso copie conformi di certificati non è fattibile in quanto tali certificati vengono rilasciati per contratti di “punta” e non per la totalità dei contratti gestiti.
Anche dimostrare il requisito oggetto di chiarimento attraverso le copie conformi dei contratti e le copie conformi di tutte le fatture quietanzate, rappresenta per la scrivente una procedura complessa con un rilevante quantitativo di materiale da produrre e da esaminare da parte Vostra, il quale potrebbe indurre per tutti ad errori.
Per i motivi sopra espressi, si richiede di nuovo la possibilità di comprovare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera a) del Disciplinare di gara attraverso la dichiarazione resa dai revisori contabili.
Risposta chiarimento 22:
In riferimento a quanto richiesto si rimanda prioritariamente ai Chiarimenti seguenti, confermandoli, in quanto pertinenti:
- Chiarimento n. 4;
- Chiarimento n.14 sub 2,
purtuttavia, qualora si presentassero difficoltà insormontabili nella trasmissione della documentazione richiesta a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera a) del Disciplinare di gara, tali da vincolare la partecipazione alla procedura di gara è consentita la convalida dei requisiti anzidetti attraverso la dichiarazione resa dai revisori contabili.
Chiarimento 23:Il sottoscritto **** con sede legale a ***, Via *****, Telefono n.**** – Telefax n. ****, Codice Fiscale e Partita I.V.A. ***,facendo espresso riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con la presente, premesso che la capogruppo mandataria soddisfa tutti i requisiti riferiti all’attestazione SOA, CHIEDE di confermare che non sia previsto il possesso di alcun requisito minimo in capo alla mandante esecutrice dei lavori"
Risposta Chiarimento 23:
In merito al quesito formulato da Codesto Consorzio, si comunica che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese in R.T.I. devono essere qualificate per la percentuale di lavori da eseguire; sussistendo tale necessità in particolare per gli appalti di lavori per i quali vige la previsione dell’art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.
Chiarimento n.24:Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento alla presente procedura e alla perdurante situazione di emergenza da coronavirus (COVID-19), nonché alle recenti disposizioni intervenute, tra cui in particolare la sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del Decreto Legge 18 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” e la successiva Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020, che chiarisce che tale sospensione si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50, si chiede di voler concedere un’ulteriore proroga di 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte.
Risposta Chiarimento n.24:
Si ritiene, nel contesto dell’emergenza sanitaria nazionale, in considerazione delle misure da ultimo introdotte con il decreto “Cura Italia” volte ad attenuare l’impatto sanitario ed economico, di posticipare la data di scadenza al 30 aprile 2020.
Chiarimento n. 25:Con la presente siamo a porVi cortesemente il seguente quesito: Qualora l’operatore economico sia in possesso delle Categorie SOA OS3, OS28 e OS30, può ritenersi soddisfatto il requisito di gara inerente il possesso della Categoria SOA OG11?
Risposta Chiarimento n. 25:
Il Disciplinare di gara individua, tra altro, al punto 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” la categoria della superspecialistica OG 11, in riferimento al quesito posto e nel merito occorre evidenziare che stante il noto principio dell’assorbenza, fra categorie generali e specializzate, lo stesso funziona solamente in un verso e, cioè, esclusivamente in ordine alla qualificazione in OG11, che consente la partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle categorie specializzate componenti. E ciò proprio in virtù della declaratoria dell’OG11 (che riguarda l’esecuzione delle lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 in modo coordinato e interconnesso funzionalmente, lavorazioni non eseguibili separatamente) e della circostanza che chi possiede la OG11 sa eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 e, quindi, a maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l’impresa qualificata in OS3, OS28 e OS30 non dimostra sol perché in possesso delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente. In altri termini, OS3 + OS28 + OS30 non è uguale a OG11. (in tal senso si richiamano Delibera ANAC N. 791 DEL 19 luglio 2017 e pareri n.177/2013; n.74/2008 e n.190/2012);
Chiarimento n. 26:Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento alla comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lettera a), a pag. 9 del Disciplinare di Gara, premesso che:
a) - il disciplinare di gara prevede che la comprova dei requisiti possa essere fornita anche con copia conforme dei contratti e copia delle fatture quietanziate;
b) - il chiarimento n. 14 sub 2 indica che, qualora la dimensione dei documenti da trasmettere fosse superiore alla dimensione massima di 100 Mb, l’operatore potrà allegare i documenti a stralcio mettendo la Stazione appaltante, comunque, nella condizione di poterne valutare e verificare il contenuto;
c) - il sistema permette il caricamento di un unico file .zip, che può avere una dimensione massima di 100 Mb e che dovrà contenere tutta la documentazione di gara;
d) - la produzione dello stralcio dei contratti e delle fatture quietanzate non ci permette di mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di poter valutare e
ben verificare il contenuto della documentazione si chiede di meglio precisare con quale modalità debba essere eseguito lo stralcio richiamato e se, utilizzando copia conforme dei contratti e fatture quietanzate per la comprova dei requisiti, si verifichi il superamento della dimensione massima consentita del file.zip, questo possa integrare il concetto di “difficoltà insormontabili nella trasmissione della documentazione (..) tali da vincolare la partecipazione alla procedura di gara” espresso nel chiarimento n. 22.
Risposta Chiarimento n. 26:
In riferimento al quesito posto, nel confermare il Chiarimento n. 22, si specifica che:
- le difficoltà insormontabili sono da intendersi esclusivamente quelle collegate alla dimensione massima di 100Mb per il caricamento della documentazione di gara richiesta; invero per tali eventuali difficoltà è stata consentita la convalida dei requisiti di cui al punto 7.3 lettera a) del Disciplinare di gara anche attraverso la dichiarazione resa dai revisori contabili, al fine di garantire il principio della massima partecipazione;
- quanto alle modalità con le quali eseguire lo stralcio, gli elementi da individuare afferiscono alla logica sistemica e conseguenziale di un documento tanto da conseguire una compiuta conoscenza del contenuto del medesimo documento.
Chiarimento n. 27:Vi scriviamo relativamente al chiarimento n. 11 che così come espresso è fortemente ambiguo. Se si dovesse interpretare nel senso più ovvio e cioè che l’incidenza della fornitura dei vettori energetici deve essere minoritaria rispetto alle altre componenti del servizio (mano d’opera ecc...) oltre che irrealistico, in quanto tale componente è invece solitamente maggioritaria, sarebbe anche illegittimo, in quanto introdurrebbe nei requisiti di partecipazione una nuova condizione non prevista dalla lex specialis di gara; infatti il disciplinare all’art.7.3.a) “requisiti di capacità tecnico professionale” si limita a richiedere l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara (e pertanto comprensivi della fornitura dei vettori energetici) di importo complessivo minimo € 73.493.500 (senza nessuna suddivisione di detto importo nelle sue componenti). Un tale intendimento avrebbe richiesto non un semplice chiarimento ma una vera e propria rettifica al disciplinare di gara che andava pubblicizzata nei modi di legge con riapertura di tutti i termini di gara. Evidentemente il vs chiarimento non va inteso in questo modo, e così noi non lo intendiamo, e ne andrebbe pertanto dichiarata l’inefficacia se si vuole salvaguardare la regolarità della gara.
Risposta Chiarimento n. 27:
Nel confermare quanto ai precedenti Chiarimenti n° 8 e n° 11, e nella supposta corretta interpretazione del quesito, si specifica che il Dialogo Competitivo oggetto della procedura “de qua” è caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni eterogenee corrispondenti alle figure del contratto d'appalto di servizi, di fornitura e di lavori ed è stata individuata la natura del contratto prevalente in quella dei Servizi.
Quanto precede e ai chiarimenti resi, aventi loro propria funzione esplicativa, non sono modificativi delle regole e delle condizioni della procedura già definite.
Chiarimento n. 28: Con la presente siamo a segnalare che, malgrado sia previsto il ricorso all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di capacità tecnica e professionale, non è prevista nel Passoe la possibilità di ricorrere all'avvalimento e, conseguentemente, di creare il Passoe con l'impresa ausiliaria. A tal fine vi chiediamo cortesemente di confermare che, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'impresa ausiliaria può creare la propria componente Passoe come "Mandante".
Risposta Chiarimento n. 28:
Si conferma, in caso di richiesta di Avvalimento, che l’impresa ausiliaria deve generare il PASSOE. Qualora il sistema non permetta di generare il Passoe nella qualifica anzidetta, l’impresa ausiliaria potrà generarlo come “mandante”, specificando puntualmente nella Documentazione Amministrativa la propria posizione.
Chiarimento n. 29:In riferimento all’art. 1 del Disciplinare di Gara, e più precisamente alla suddivisione del dialogo competitivo in tre distinte fasi, si chiedono chiarimenti relativamente alla procedura che l’Amministrazione intende seguire nell’approntamento delle “fasi 2 e 3”. In particolare si chiedono delucidazioni inerenti alle “procedure” e alle “tempistiche” che intendete adottare:
Fase 2:
in tale contesto riteniamo debbano essere chiariti i contenuti e i modi mediante cui i candidati dovranno supportare l’Amministrazione nella “ definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi dell’amministrazione ”. Sarà momento in cui saranno discussi temi di tipo tecnico o saranno solamente affrontati temi amministrativi e procedurali legati alla successiva “fase 3” ? In ogni caso, è possibile avere un’indicazione rispetto alle documentazioni ed analisi che i candidati dovranno produrre propedeuticamente, allo scopo di poter sostenere un confronto proattivo con la Stazione Appaltante, ovvero pianificando - già a partire da questa prima fase - le nostre attività per la elaborazione di una proposta progettuale ? Come sarà pianificata temporalmente e condotta operativamente la “fase 2”? in che tempistiche? Saranno previsti, già in questa fase, dei sopralluoghi tecnici presso le strutture incluse nel perimetro d’appalto? Di conseguenza, già in questa fase, saranno previste delle attività riconducibili a studi di fattibilità tecnico economica?
Fase 3:
Considerando che la “fase 3”sarà la fase in cui i candidati preselezionati, in un contesto di “Offerta economicamente più vantaggiosa”, avranno l’opportunità di sviluppare il proprio “progetto offerta”, riteniamo debbano essere chiarite le tempistiche che l’Amministrazione intende imporre per l’approntamento di tutto processo. Data la numerosità e complessità delle strutture ospedaliere e sanitarie incluse nel perimetro del servizio, riteniamo che tale informazione sia di notevole importanza, già in questa fase, per l’organizzazione del team di sviluppo che i concorrenti sono chiamati a porre in essere nel contesto del presente dialogo competitivo. I quesiti sopra elencati sono formulati allo scopo di chiarire il tipo di impegno organizzativo che i canditati saranno chiamati ad erogare sia in termini di fabbisogni professionali specifici che di perimetro crono temporale. Le informazioni richieste, oltre ad approfondire le intenzioni della Stazione Appaltante in merito alle procedure che intende attivare nelle successive fasi del dialogo competitivo, riteniamo siano fondamentali in riferimento alla necessità di garantire il rispetto della “parità di trattamento” tra i concorrenti che, in questo modo, avrebbero la possibilità di potersi organizzare nel contesto di uno scenario procedurale sufficientemente trasparente ed omogeneo dal punto di vista conoscitivo. A tal proposito, già nel contesto della “fase 2”, qualora fossero affrontati temi tecnici e/o operativi, essendo alcuni candidati sprovvisti delle necessarie informazioni per poter sostenere un confronto costruttivo e consapevole, riteniamo debba essere concessa la possibilità, già in tale fase, di effettuare dei sopralluoghi tecnici presso le strutture in appalto, anche allo scopo di sanare disparità tra chi conosce già i sistemi edificio/impianto e chi, invece, non conosce le realtà territoriali in esame.
Risposta chiarimento n. 29:
In merito ai contenuti, riguardanti il Dialogo Competitivo con i candidati nella Fase 2, si comunica che gli stessi riguarderanno tematiche di natura tecnica; in tal modo l’ASL potrà essere informata delle esperienze più innovative sul mercato in ambito, prevalentemente, tecnologico- impiantistico o di altre proposte che possano contribuire al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione a livello aziendale.
Relativamente alla pianificazione temporale di avvio della Fase 2 non si è al momento in grado - tenuto conto delle disposizioni di contenimento e distanziamento sociale per emergenza “Coronavirus” - di dare alcuna indicazione; così come per i sopralluoghi, che potranno essere richiesti nella Fase 2 - a garanzia della massima trasparenza, concorrenza e parità di trattamento - la programmazione è rinviata alle norme che il Governo, nel contesto socio-economico che si sta vivendo, emanerà nel prossimo futuro.
Chiarimento n. 30: in riferimento al punto 7.3.a del disciplinare, si chiede di confermare la possibilità, già espressa, di utilizzo di contratti Servizio Integrato Energia e si possa considerare ai fini del soddisfacimento del requisito, la solo quota servizi, esclusa la componente energetica: ad esempio, a fronte di un fatturato €
1.000.000,00 composto da € 750.000 di fornitura combustibile e € 250.000,00 di servizi, si possa utilizzare l'importo di € 250.000,00 ai fini della comprova.
Risposta chiarimento n. 30:
Si conferma la possibilità di comprovare i requisiti di cui al punto 7.3.a del Disciplinare di gara attraverso contratti di “Servizio Integrato Energia” purchè sia chiaramente distinta la parte attinente ai Servizi ad esclusione quindi delle forniture di vettori energetici in qualificazione dei servizi e corrispondenti importi.
Chiarimento n. 31: Spettabile Amministrazione, Come noto, tra le misure adottate dal Governo per il contenimento dell’emergenze epidemiologica COVID-19 vi è anche l’art. 103 del decreto legge del
22 marzo 2020 n. 18, con il quale è stata prevista la sospensione di tutti i termini delle procedure di affidamento dei contratti pubblici dal
23 febbraio 2020 al
15 aprile 2020. Tale norma, come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
23 marzo 2020, riguarda anche le procedure di gara e, in particolare, sospende anche la decorrenza dei termini per la presentazione dell’offerta. A fronte delle suesposte ragioni quindi, la scrivente chiede che, in attuazione delle normativa sopra richiamata, venga riconosciuto il nuovo termine di scadenza della gara, in luogo di quello originariamente fissato, tenendo conto dei 52 giorni di sospensione previsti dell’art. 103 del decreto legge del
22 marzo 2020 n. 18. Ad avvalorare la suesposta istanza concorre altresì l’ulteriore argomento per cui, con specifico riferimento alle procedure di gara, il quasi integrale divieto di circolazione per le persone e la sospensione delle attività produttive non essenziali stabilita con la medesima normativa emergenziale, e prorogata al
03/05/2020 con D.P.C.M del
10/04/2020, nonché l’impossibilità attuale di recarsi presso il proprio ufficio (all’interno del quale si trovano gli strumenti software ed hardware necessari ed adeguati per la presentazione ed il caricamento delle offerte), così come di lavorare a stretto contatto con i colleghi per la predisposizione delle offerte, rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, partecipare alle procedure di gara lavorando, come è per la gran parte dei dipendenti della scrivente, in regime di “lavoro agile”. Si invita pertanto codesta Amministrazione a voler indicare il nuovo termine di scadenza della procedura di gara che tenga conto della sospensione disposta dal d.l. n. 18/2020, in modo tale da garantire al meglio anche l’applicazione del principio di par condicio, che rischia altrimenti di essere pregiudicato qualora permanesse l’attuale incertezza sull’effettiva data di scadenza del termine di partecipazione.
Risposta Chiarimento n. 31
Si rimanda al chiarimento n. 24. La data di scadenza è stata posticipata al
30 aprile 2020.
Chiarimento n. 32: Con la presente siamo a chiedere un cortese riscontro alla richiesta di chiarimenti del
08/04/2020, allegata alla presente.
Risposta Chiarimento n. 32:
Si rimanda al chiarimento n. 28.
Chiarimento n. 33:Buongiorno, dove è possibile trovare il protocollo di legalità/patto di integrità relativo alla gara di cui all'oggetto, visto che nella documentazione di gara non si trova? Sarebbe possibile averne una copia?
Risposta Chiarimento n. 33:
In riferimento al quesito riguardante il Patto di Integrità si specifica che lo stesso è un allegato del “Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza annualità 2020 – 2022” approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 51/2020 e pubblicato sul sito dell’Azienda USL Umbria 2: “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti”- le cui clausole sono dirette a stabilire in chiave preventiva la formale reciproca obbligazione al rispetto dei principi di lealtà, legalità, trasparenza, etica e correttezza e dell’anticorruzione.
Per facilitazione si riporta di seguito il testo integrale del “Patto d’integrità”:
Allegato 11. Scheda “patto di integrità” Azienda USL Umbria n.2.
(da utilizzare in fase dell’offerta)
PATTO DI INTEGRITA’ TRA l’AZIENDA USL UMBRIA 2 E
IL PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA:
__________________________
(denominazione partecipante)
__________________________
(oggetto della procedura)
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alla procedura sopra indicata.
Questo documento costituisce parte integrante della presente procedura di gara.
Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda USL Umbria 2 e dei partecipanti alla procedura sopra indicata di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Più in generale i comportamenti delle parti dovranno conformarsi al codice di comportamento vigente in Azienda USL Umbria n.2, per tutte le parti attinenti.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell’espletamento della presente gara, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.
L’Azienda USL Umbria 2 si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara, dati contenuti nel verbale di aggiudicazione oggetto di pubblicazione.
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento in oggetto. Azienda
Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale/sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
escussione della cauzione provvisoria;
responsabilità per danno arrecato all’Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell’8% potrà essere irrogata all’esito dell’apposita istruttoria.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e conoscere le informazioni ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 come disponibili all’allegato 17 al presente PTPCT e sul sito web aziendale www.uslumbria2.it/pagine/privacy/-000 .
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.
Data______________
Per l’operatore economico
(timbro dell’Operatore economico
e firma del legale rappresentante
Chiarimento n. 34:In riferimento alla nostra precedente richiesta di proroga dei termini di scadenza ed alla vostra risposta con chiarimento n. 31, facciamo presente quanto segue:
Visto l’articolo 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020
Visto l’art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, il quale, in conseguenza del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato fino al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini di efficacia dei procedimenti amministrativi;
Vista la delibera dell’ANAC del 09 aprile 2020 n. 312 la quale, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria, prevede che le stazioni appaltanti diano atto della sospensione dei termini disposta dall’art. 103 del D.l. 18 del 17/03/2020, così come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, e che detta sospensione si applichi a tutti i termini stabiliti dalle disposizioni della lex specialis di gara e, tra gli altri, a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, i quali riprenderanno a decorrere per il periodo residuo alla conclusione del periodo di sospensione, ovvero dal 16 maggio 2020.
Riteniamo opportuno da parte di codesta Amministrazione voler indicare un nuovo termine di scadenza della procedura di gara, rispetto a quello già fissato del 30/04/2020, che tenga conto della sospensione in modo tale da garantire al meglio anche l’applicazione del principio di par condicio, che rischia altrimenti di essere pregiudicato.
Risposta Chiarimento n. 34:
Pur nella consapevolezza di dover garantire il principio generale della conclusione in tempi certi e celeri della procedura in argomento, si ritiene opportuno, nel perdurare della situazione sanitaria emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, differire la data di scadenza al 15 maggio 2020, tenuto conto, anche, delle disposizioni del Governo - Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia”, e dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 – tesi ad assicurare la massima partecipazione alle procedure di gara dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale.
Chiarimento n. 35:Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento alla presente procedura e alla perdurante situazione di emergenza da coronavirus (COVID-19), nonché alle recenti disposizioni intervenute, tra cui in particolare la sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del Decreto Legge 18 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” e la successiva Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020, che chiarisce che tale sospensione si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50 e alla luce degli ultimi provvedimenti circa la sospensione delle attività produttive quantomeno fino al 04 maggio 2020, si chiede di voler concedere un’ulteriore proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle offerte.
Risposta Chiarimento n. 35:
Si rimanda al chiarimento n. 34. La data di scadenza è stata posticipata al 15 maggio 2020.
Chiarimento n. 36:Buongiorno in relazione alla partecipazione all'appalto in oggetto chiediamo cortese conferma che la documentazione a comprova dei requisiti di fatturato richiesti debba essere caricata sul portale Net4Market all'interno della cartella zippata, unitamente alle dichiarazioni di gara del concorrente.
Risposta Chiarimento n. 36:
Si conferma che la documentazione a comprova dei requisiti di fatturato debba essere caricata secondo le modalità indicate sul “Disciplinare telematico” al quale si rinvia; i Chiarimenti nn. 14 sub 2 e 22 definiscono ulteriori specifiche concernenti l’argomento di che trattasi.
Chiarimento n. 37:A seguito delle Vs. ulteriori risposte di chiarimenti pubblicate in data 21.04.2020, con la presente, anche alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, applicabili alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e della successiva circolare del MIT esplicativa dell’applicazione del decreto anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50, chiediamo a codesta Spettabile Stazione appaltante la sospensione del termine previsto per la presentazione del dialogo competitivo e la conseguente fissazione di un nuovo termine di scadenza coerentemente con quanto previsto dai decreti citati, a tutela e garanzia della certezza dei rapporti giuridici che con riferimento al settore delle procedure ad evidenza pubblica risulta a presidio della par condicio competitorum.
Sul punto, si è espressa anche l’ANAC con delibera numero 312 del 9 aprile 2020 recante “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”, con cui ha chiarito che la sospensione dei termini si applica anche ai termini “endoprocedimentali” tra i quali, appunto, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio.
Infine, Vi chiediamo di fornirci i seguenti ulteriori chiarimenti:
-con riferimento ai requisiti generali richiesti al 3° comma del punto 6) del disciplinare di gara (accettazione clausole protocollo legalità/patto integrità), Vi chiediamo di fornire tra i documenti di gara copia del relativo protocollo legalità/patto integrità, (come già richiesto in data 04.03.2020).
-con riferimento ai chiarimenti n. 11, 18 e 30 pubblicati, si chiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.a del disciplinare, possa ritenersi soddisfatto tramite contratti di “servizi integrati energia comprensivi di fornitura combustibile ”, in virtù delle risposta ai chiarimenti n. 11 e 18, nei quali rispondevate affermativamente al presente medesimo quesito; a tal proposito, si evidenza l’ultimo quesito n. 30, in contrasto con i precedenti n. 11 e 18. Si chiede, infine, di chiarire tale incoerenza al fine di consentire una valutazione puntuale del requisito da presentare;
Risposta Chiarimento n. 37:
In relazione a quanto richiesto si comunica:
La data di scadenza è stata posticipata al 15 maggio 2020. Si rimanda al chiarimento n. 34.
Si conferma che la comprova dei requisiti di cui al punto 7.3.a del Disciplinare di gara può essere soddisfatta attraverso contratti di “Servizio Integrato Energia” precisando la distinzione tra servizi e forniture di vettori energetici e corrispondenti importi, in modo da evidenziare la prevalenza della parte Servizi.
Quanto sopra, a parere della scrivente, è coerente con i chiarimenti nn. 11, 18 e 30.
Per quanto riguarda il Patto di Integrità si rimanda al Chiarimento n. 33:
Chiarimento n. 38:Spettabile Stazione Appaltante, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione in forma di RTI costituendo, la domanda di partecipazione (modello A allegato al Disciplinare di gara) debba essere compilata da ciascun partecipante, oppure se vada compilata solamente dalla mandataria capogruppo.
Risposta Chiarimento n. 38:
Ai fini della compilazione dei documenti di gara si rimanda alle modalità dettagliatamente indicate nel “Disciplinare di gara”; nel caso specifico relativo alla “Domanda di partecipazione” al punto n. 15.1 del medesimo Disciplinare.
Chiarimento n. 39:Il .........facendo espresso riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto e, in particolare,al par. 6 REQUISITI GENERALI del disciplinare di gara "la mancata accettazione della clausole contenuto nel protocollo di legalità/patto d'integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 con la presente, CHIEDE di mettere a disposizione degli operatori economici protocollo di legalità e patto d'integrità per presa visione.
Risposta Chiarimento n. 39:
Si rimanda al Chiarimento n. 33.
Chiarimento n. 40:Il ... facendo espresso riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto con la presente, CHIEDE in relazione al punto del disciplinare di gara riferito alla compilazione del dgue, che testualmente recita "il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti...compilando quanto segue: la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare, con riferimento solo alle parti non barrate", di confermare che le sole parti della sezione C del dgue da compilare siano i punti 1b) e13) e che tutti gli altri debbano intendersi come barrati.
Risposta Chiarimento n. 40:
Si conferma che la Sezione C del DGUE al punto 1b) contiene quanto richiesto nella documentazione di gara ai fini della dichiarazione del possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale da parte degli operatori economici.
Chiarimento n. 41:I chiarimenti n. 11, 18, 30 e 37 e le relative risposte date in merito alla comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera a) del Disciplinare di Gara secondo la scrivente non sono conformi allo stesso, né tantomeno conformi all'oggetto dell’appalto.
L’art.7.3 lettera a) del Disciplinare di Gara richiede la comprova del requisito attraverso serviz i analoghi a quello oggetto della presente procedura senza assoluta distinzione tra prevalenza di servizi e forniture da Voi fatta nelle risposte ai quesiti sopra citati.
Il servizio oggetto di appalto di cui all’art.3 del Disciplinare di Gara include anche il servizio di fornitura di combustibile primario (gas, gasolio, ecc.), il servizio di fornitura di utenze idriche e il servizio di fornitura di utenze elettriche (energia elettrica), servizi che hanno sicuramente una prevalenza economica/gestionale rispetto agli altri servizi oggetto di appalto, concetto dimostrabile sia tecnicamente che analiticamente.
Peraltro né i documenti di gara né i chiarimenti prevedono che per raggiungere l’importo di fatturato richiesto la quota di manutenzione debba essere superiore a quella della fornitura.
In funzione di tali oggettive considerazioni, chiediamo una definitiva riformulazione di quanto da Voi espresso, evitando quindi distinzioni non oggettive di prevalenza tra servizi e forniture, essendo tali in contrasto sia con la tipologia dell’appalto in oggetto, che con quanto richiesto ed espresso all'art. 7.3 lettera a) del Disciplinare di Gara.
Risposta chiarimento n. 41:
I chiarimenti nn. 11, 18, 30 e 37, già resi ed ai quali si rinvia, risultano conformi a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e coerenti con l’oggetto dell’appalto invero:
- è stato precisato che quale comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera a) del Disciplinare di gara i “Servizi energia” sono ritenuti servizi analoghi con la distinzione quantitativa della parte afferente i servizi manutentivi e la parte relativa alle forniture
- quanto sopra coerentemente con l’oggetto dell’appalto recante: “ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL’AZIENDA USL UMBRIA 2 ”, le cui prestazioni di seguito elencate
Servizio di gestione e ottimizzazione degli impianti termici e di climatizzazione, con fornitura di combustibile primario liquidi/gassoso;
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di cogenerazione con fornitura di combustibile primario;
Servizio di manutenzione dei gruppi elettrogeni, gruppi di continuità statici e gruppi soccorritori di emergenza;
Servizio di gestione degli impianti di estinzione incendi e delle apparecchiature utilizzate come presidi antincendio;
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori;
Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari con fornitura di utenze idriche;
Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di trattamento acque destinati ai reparti di dialisi;
Servizio gestione degli impianti elettrici e affini con fornitura di utenze elettriche;
Servizio di gestione edile e arredi ed infissi;
Servizio di gestione del verde interno ed esterno ed aree parcheggi;
Servizio di manutenzione straordinaria su richiesta;
Servizio di reperibilità per pronto intervento e per emergenza,
non riguardano, come evidente, esclusivamente servizi manutentivi tesi a una efficiente gestione degli impianti termici, degli impianti elettrici e di raffrescamento cosi come caratterizzato un “Servizio energia ”.
Chiarimento n. 42:A un concorrente che nel suo quesito n. 37 rilevava una certa incoerenza tra la risposta ai quesiti 11 e 18 quella data al quesito n. 30, voi rispondete da un lato negando tale incoerenza, che ad una lettura attenta dei suddetti chiarimenti pur sussiste, e dall’altro date una risposta caratterizzata dalla stessa ambiguità delle precedenti in quanto testualmente dite : ” si conferma che il requisito può essere soddisfatti attraverso contratti di servizio energia precisando la distinzione tra servizi e forniture di vettori energetici e corrispondenti importi in modo da evidenziare la prevalenza della parte servizi ” ma come abbiamo avuto modo di rimarcare in un nostro precedente quesito in un servizio energia anche la fornitura del combustibile unitamente alla conduzione e manutenzione degli impianti fa parte dello stesso servizio e pertanto la distinzione da voi introdotta tra fornitura e servizio è impropria perché la prima è una parte del secondo e non una prestazione diversa e da questo distinta. Altro sarebbe il caso di contratti, che non si configurano come servizi energia, in cui la fornitura di combustibile è una prestazione a se stante, con propri corrispettivi, distinta dal servizio che in questo caso , e solo in questo caso, è costituito dalla sola conduzione e manutenzione degli impianti, ma questo non è il caso in esame perché si parla esclusivamente di servizi energia. Se invece con il vs chiarimento intendevate dire che la componente del combustibile deve essere inferiore a quella della componente della mano d’opera nell’ambito dello stesso servizio energia a questo si possono fare le seguenti due obiezioni: la prima che questa condizione non era prevista nel disciplinare di gara e che pertanto non può essere introdotta con un semplice chiarimento ma richiederebbe una rettifica al disciplinare di gara e pubblicizzata nello stesso modo e con i medesimi termini di questo; la seconda, che è una condizione impossibile a verificarsi in quanto non ci risulta che esista un solo servizio energia nel quale la componente della conduzione e manutenzione degli impianti incida nel corrispettivo complessivo del servizio per una quota maggiore rispetto al combustibile che è sempre la voce di costo di maggior peso. Vi chiediamo pertanto di fornire un chiarimento che fughi le precedenti ambiguità e restituisca regolarità alla vostra procedura di gara che rischia di essere compromessa dai precedenti chiarimenti in quanto o verranno disattesi dai concorrenti oppure rischiano di mandarla deserta per impossibilità a soddisfarli.
Risposta Chiarimento n. 42:
Si rimanda al Chiarimento n. 41.
Chiarimento n. 43:Spettabile
Stazione Appaltante, con riferimento ai chiarimenti n. 11, 18, 30 e 3 pubblicati, si chiede conferma che, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara, nel caso di commesse “miste“ Servizio Integrato Energia:
- Se contenenti una quota di fornitura di energia prevalente rispetto al servizio, possa essere utilizzata la sola quota di fatturato relativo al servizio di manutenzione e conduzione (come da vs. risposta al quesito 30)
- Se contenenti una quota di servizio prevalente rispetto alla fornitura di energia, possa essere utilizzato il fatturato totale della commessa (come da vs. risposta al quesito 37).
Risposta Chiarimento n. 43:
In merito al quesito posto si specifica che l’importo a base d’asta – riferito a 48 mesi più 24 mesi per eventuale rinnovo a i sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice - pari ad €
73.493.500,00, come già specificato al Chiarimento n. 8, è così composto:
* “Periodo 48 mesi” importo a base d’asta:
- per Servizi €
42.978.500,00- per Lavori €
4.000.000,00 di cui:
° in categoria OG11: €
2.600.000,00;
° in categoria OG1: €
1.400.000,00.
* “Periodo 24 mesi” importo a base d’asta:
- per Servizi €
24.515.000,00- per Lavori €
2.000.000,00 di cui:
° in categoria OG11: €
1.300.000,00° in categoria OG1: € 700.000,00.
Nella quota relativa ai “Servizi” sono comprese anche le forniture – energia elettrica, combustibili, acqua -, che quantitativamente sono inferiori rispetto alle prestazioni dei Servizi manutentivi – vedasi a tal proposito specifica al Chiarimento n. 41 – e pertanto la prevalenza “economica” e “funzionale” caratterizza l’appalto in un appalto di servizi.
Conseguentemente la comprova dei requisiti deve essere fornita seguendo la stessa logica ovvero prevalenza dei servizi rispetto alle forniture con riferimento alla sezione “Servizi”.
Chiarimento n. 44:Spettabile Amministrazione, al fine di avere maggiore chiarezza sul tema posto nelle richieste di chiarimento n. 11,18, 30, 37, 41 e 43, si chiede conferma all'interpretazione che è stata data in relazione all'art. 7.3 lettera a) del Disciplinare di Gara.
1) La scrivente ha così interpretato:
a) i “Servizi energia” sono ritenuti servizi analoghi (chiarimento n. 41, 30 e 37)
b) Essi vanno dichiarati "con la distinzione quantitativa della parte afferente i servizi manutentivi e la parte relativa alle forniture" (chiarimento n. 41, 30 e 37)
c) La parte forniture in essi contenuta concorre a dimostrare il requisiti, ma in misura minoritaria (chiarimento n. 11 e 43).
d) l'importo complessivo minimo nel triennio da dimostrare è pari ad € 73.493.500,00. Dunque la misura minoritaria è pari a € 73.493.500,00/2 meno un euro. Ossia € 36.746.750,00. Fino a tale somma l'importo della fornitura di combustibili verrà considerato, ai fini del conseguimento del requisito. Oltre tale valore invece sarà irrilevante.
Vi chiediamo di confermare la correttezza di tale lettura.
2) Vi chiediamo inoltre di confermare, senza incertezze, che ai fini del conseguimento del requisito possono concorrere anche contratti di servizio energia in cui il valore del servizio sia inferiore, per valore, alla quota del combustibile. Il tutto ovviamente fermo restando quanto scritto sopra, per cui la quota combustibile concorre solo in misura minoritaria al raggiungimento del requisito globale
3) Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, alla luce delle evidenti differenze interpretative sollevate da più concorrenti su un elemento essenziale della presente procedura quale i requisiti di partecipazione, al fine di garantire il principio del favor partecipationis, si richiede una proroga del termine di scadenza di almeno 15 giorni.
Risposta Chiarimento n. 44:
Quanto declinato nel quesito Punti 1) lettere a), b), c) e d) e punto 2) viene confermato coerentemente con il Disciplinare di gara ed ampiamente specificato nei vari Chiarimenti ai quali si rinvia.
Per quanto concerne il Punto 3) non si ritiene di concedere ulteriori proroghe a quelle già disposte a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza della sanità pubblica, conformemente con le nuove disposizioni governative di ripartenza delle attività produttive compresa quella edilizia.
Chiarimento n. 45:Spettabile stazione appaltante,
considerata la perdurante situazione di emergenza da coronavirus (COVID-19), nonché le recenti disposizioni intervenute, tra cui in particolare la sospensione dei termini delle procedure di gara prevista dall’art. 103 del Decreto Legge 18 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” e la successiva Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020, che chiarisce che tale sospensione si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50;
atteso l’alto numero di richieste di chiarimento pervenute, che lasciano delle incertezze in merito alla modalità di comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e che comportano la necessità per le gli operatori economici di verifiche approfondite, rese ancora più difficoltose dalle modalità di lavoro dovute all’emergenza sanitaria in corso,
si chiede di voler concedere un’ulteriore proroga di 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte.
Risposta Chiarimento n. 45:
Si rimanda al Chiarimento n. 44 con il quale è stata definita la precisazione di non prorogare i termini di scadenza ultimi stabiliti.
Chiarimento n. 46:Spettabile stazione appaltante, con riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di Gara e al chiarimento n. 30 pubblicato, si chiede di confermare la possibilità di utilizzo, nel caso di un contratto “misto”, contenente al suo interno una quota di fornitura superiore al servizio manutentivo, ai fini del soddisfacimento del requisito, della sola quota servizi, escludendo quindi la componente energetica.
Quindi, a titolo esemplificativo, si chiede di confermare che nel caso di contratto che porti ad un fatturato complessivo pari a “Y” euro, di cui la quota di fornitura vettori energetici sia pari a “Y x 70% e la quota di servizi manutentivi sia pari a “Y x 30%”, ai fini del soddisfacimento del requisito si possa utilizzare il valore “Y x 30%”.
Risposta Chiarimento n. 46:
Si rimanda al Chiarimento n. 44 ed al corrispondente quesito che nella declinazione in punti, contempla, seppur in altri termini, quanto a titolo esemplificativo riportato nel quesito di cui al presente.
Chiarimento n. 47:Spettabile stazione appaltante, a fronte dei chiarimenti n. 2, 18 e 41, si chiede la conferma che, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara, possa essere utilizzato il fatturato di contratti di servizi di conduzione e gestione di impianti meccanici ed elettrici di immobili, inclusivi di manutenzione di centrali termiche, frigorifere e di cabine elettriche, che non includano fornitura di vettori energetici.
Risposta Chiarimento n. 47:
Si conferma che quale comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara possano essere considerati i Servizi di manutenzione e gestione di impianti meccanici ed elettrici di immobili, inclusivi di manutenzione di centrali termiche, frigorifere e di cabine elettriche senza forniture.
Chiarimento n. 48:Nella vostra risposta al quesito n.43 viene testualmente affermato che “ nella quota relativa ai “Servizi” sono comprese anche le forniture – energia elettrica, combustibili, acqua -, che quantitativamente sono inferiori rispetto alle prestazioni dei Servizi manutentivi – vedasi a tal proposito specifica al Chiarimento n. 41 – e pertanto la prevalenza “economica” e “funzionale” caratterizza l’appalto in un appalto di servizi.”
A parte il fatto che dal chiarimento 41 tale prevalenza economica dei “servizi” rispetto alle forniture non si evince in alcun modo ma, anche se così fosse, quanto da voi affermato può valere per un appalto misto di forniture e servizi in cui la fornitura dei vettori energetici siano prestazioni autonome e distinte dai servizi manutentivi, e remunerate con propri prezzi specifici. In tal caso le forniture ed i servizi manutentivi possono essere assunti da soggetti diversi costituentisi in ATI di tipo verticale e vale il criteri del maggiore valore economico per individuare la prestazione prevalente. Ma questo non è il caso del vostro appalto che è un appalto di servizi , o a massimo di servizi e lavori, in cui le forniture fanno esse stesse parte del servizio insieme alle attività di conduzione e manutenzione e remunerate con prezzi indivisi e da questi indivisibili. Il richiedere , con un semplice chiarimento, che il valore delle forniture sia minoritario rispetto a quello delle altre attività oltre che ad essere una condizione non prevista dal disciplinare di gara è anche una condizione praticamente impossibile a verificarsi in quanto in tutti i servizi energia le quote di incidenza del combustibile rispetto alla totalità del servizio oscillano sempre intorno al 70% e pertanto largamente maggioritarie, basterebbe andare a vedere, come un esempio fra tutti, i capitolati Consip Vi chiediamo pertanto di riconsiderare tutta questa questione con un chiarimento definitivo che fughi ogni dubbio al riguardo. In mancanza di un chiarimento risolutivo vi diciamo fin da adesso che ci atterremo a quanto stabilito dal disciplinare di gara, che richiede solo avere eseguito servizi analoghi a quello dell’appalto senza nessun’altra condizione. Avvertendovi fin da ora che qualora fossimo per tale motivo esclusi dalla procedura ricorreremo contro tale illegittimo provvedimento presso tutte le sedi giurisdizionali competenti.
Risposta Chiarimento n. 48:
Al fine di rimuovere qualsiasi alterazione interpretativa si rappresenta quanto segue:
Questa Stazione appaltante ha individuato i requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura “de qua” in stretta correlazione, in attinenza ed in proporzione con l’oggetto dell’appalto ai sensi del secondo comma dell’art. 83, d.lgs. n. 50/2016 tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. L’oggetto dell’appalto è “DIALOGO COMPETITIVO AI SENSI DELL’ART. 64 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL’AZIENDA USL UMBRIA 2”, ed è pienamente ammissibile quanto previsto nel Disciplinare di gara, relativamente al possesso dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale” :
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il candidato deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara (conduzione e gestione di immobili) …attinenti quindi a Servizi. Quanto precede è comprovato dalla decisione di avviare quale procedura di gara quella del “Dialogo competitivo” che è tra le procedure applicabili per la realizzazione di “appalti di innovazione” (“appalti pubblici per l’acquisizione di soluzioni innovative”), la cui specificità fondamentale di innovazione riguarda l’avere ad oggetto beni, servizi o lavori con caratteristiche innovative. In questa ottica l’Azienda sulla base del capitolato tecnico, i cui contenuti prestazionali sono stati soltanto tracciati, andrà a negoziare con le imprese che parteciperanno alla gara l’attuazione di servizi innovativi o processi alternativi e tecnologicamente più evoluti. Il Dialogo competitivo porterà, quindi, a conoscere significativi miglioramenti di processi di produzione o nuovi metodi di conduzione manutentiva che riguardano prioritariamente se non esclusivamente l’ambito dei Servizi e non le Forniture di vettori energetici. Piuttosto queste ultime sono caratterizzate dagli interventi innovativi/migliorativi sopra citati per il raggiungimento di un efficientamento energetico presso gli immobili aziendali. Pertanto gli interlocutori nella Fase 2 del Dialogo è necessario che siano operatori specializzati e conoscitori del mercato dei servizi in modo che possano proporre soluzioni nuove o comunque diverse rispetto a quelle consolidate;
Sul punto riguardante i “Servizi analoghi” è stato chiarito che sono ritenuti idonei per la dimostrazione del possesso dei requisiti i “Servizi integrati Energia” che pur non coincidendo con i servizi oggetto dell’appalto, presentano, tuttavia, elementi di similitudine rispetto allo stesso. Ciò a tutela del favor partecipationis, posto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma al contrario l’apertura del mercato mediante l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità, che contestualizzato alla presente procedura riguarda in prevalenza il settore dei Servizi, motivo per il quale questa Azienda ha deciso quale strumento giuridico di gara il Dialogo Competitivo ex art. 64 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al passo con i tempi e capace anche di svolgere una funzione sociale complessa in grado di soddisfare sempre diverse esigenze e bisogni della collettività fondamentali per una crescita intelligente, sostenibile e solidale.
Chiarimento n. 49:Spett.le Ente, siamo con la presente a chiedere chiarimento di cui in oggetto:
- alla luce dell’ambiguità de chiarimenti forniti relativamente alla comprova del possesso dei requisiti di cui al punto 7.3) lett. A) del disciplinare di gara, si chiede di confermare definitivamente che la prevalenza delle attività riferite ai servizi debba essere dimostrata complessivamente rispetto al requisito richiesto, ovvero che la somma dei requisiti utilizzati presenti un’ incidenza riferita ai servizi pari almeno al 51%.
Risposta chiarimento n. 49:
Si rimanda ai precedenti Chiarimenti concernenti l’argomento e tra gli ultimi al Chiarimento n. 44.
Chiarimento n. 50:Considerato il perdurante della situazione di emergenza dovuta da COVID-19, e viste le recenti disposizioni intervenute, tra cui la sospensione dei termini delle procedure di gara prevista dall’art. 103 del Decreto Legge 18 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” e la successiva Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020, che chiarisce che tale sospensione si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50. Visto l’alto numero di richieste di chiarimento pervenute, che lasciano delle incertezze in merito alla modalità di comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e che comportano la necessità per le gli operatori economici di verifiche approfondite. Si chiede di voler concedere un’ulteriore proroga di 30 (trenta) giorni rispetto all’attuale data di scadenza.
Risposta Chiarimento n. 50:
Si rimanda al Chiarimento n. 44 con il quale sostanzialmente viene confermata la scadenza del 15 maggio 2020, senza ulteriori proroghe.
Chiarimento n. 51:Al punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” lettera a) del disciplinare di gara è stabilito quanto segue:
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediantedelle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto di appalto e copia delle fatture quietanziate
In quest’ultimo caso, chiediamo di confermate che, in caso di mancato pagamento della fattura da parte della Stazione Appaltante, possa essere allegata alla fattura regolarmente emessa, la copia del certificato di pagamento e dell’autorizzazione alla fatturazione firmata dal RUP della Stazione appaltante.
Risposta Chiarimento n. 51:
Si conferma che, ai fini della comprova del requisito ex art. 86 e allegato XVII, parte II, del Codice, qualora non possano essere rimesse copia delle fatture quietanzate dei contratti di appalto, è ammessa la trasmissione di copia delle fatture, autorizzate all’emissione, corredate dal certificato di pagamento sottoscritto dal RUP della Stazione appaltante.
Chiaramento n. 52
Spettabile Stazione Appaltante, si chiede di chiarire, con riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di gara, nel caso di contratti “misti” di Servizio Integrato Energia, laddove non sia possibile operare una distinzione tra Servizi e Fornitura di vettori energetici, se è possibile utilizzare l’intero fatturato della commessa, ai fini del soddisfacimento del requisito.Se la risposta al quesito precedente fosse negativa, si chiede di indicare se è possibile comprovare le due componenti mediante l’utilizzo della contabilità industriale, attraverso, ad esempio, una delle seguenti modalità, alternative tra loro: * fatturato totale della commessa, con sottrazione dell’importo del costo delle forniture, con conseguente individuazione della quota di Servizio per la restante parte; * ricavo della quota manutentiva mediante somma di costo della manodopera e materiali, con esclusione della quota di Fornitura per la restante parte.Nel caso non fosse possibile la comprova dei requisiti nella modalità suddetta, si ritiene che il requisito (proprio per come ne viene disposta la relativa dimostrazione) rappresenterebbe una lesione del principio della massima partecipazione alla gara. Si determinerebbe infatti l’impossibilità per gli operatori economici, che pur possiedono i requisiti, di essere ammessi alla gara, e ciò per il solo fatto che le referenze spese e relative a Servizi Integrati Energia, non consentono il più delle volte un’oggettiva suddivisione degli importi dei Servizi rispetto alle Forniture.
Risposta Chiarimento n. 52:Relativamente ai principi generali del quesito si rimanda ai chiarimenti precedenti, per la specifica richiesta riguardante la modalità di comprova dei requisiti secondo le due indicazioni rappresentate si confermano ambedue le procedure delineate con oggettiva verifica dei costi delle forniture.