Accesso civico

Ultimo aggiornamento: 20/06/2023





Il diritto di accesso civico (art. 5 Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33)

Cosa è

Per diritto di accesso civico, quale diritto soggettivo libero, si intende la facoltà, per chiunque, di verificare se l’ASL ha effettivamente rispettato l’obbligo di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati da doversi rendere disponibili ai sensi della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” (art. 5 D.Lgs 33/2013).

 

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. E’ gratuita, non deve essere motivata e va presentata al funzionario individuato dal Responsabile della Trasparenza dell’Amministrazione quale referente/delegato per l’istruzione delle istanze di accesso civico, utilizzando l’apposito modulo, tramite:


> posta elettronica agli indirizzi responsabile.trasparenza@uslumbria2.it o protocollo@uslumbria2.it;

> posta elettronica certificata all'indirizzo aslumbria2@postacert.umbria.it;

> via fax ai numeri 0744/303639 o 0742/350902;

> posta ordinaria all'indirizzo Via Bramante 37, 05100 Terni ovvero in Piazza Giacomini, 06034 Foligno.

L’istanza, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da una fotocopia del documento d’identità dell’interessato, in corso di validità.

 

Il procedimento

L’amministrazione, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il termine di 30 giorni.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

 

Titolare del potere sostitutivo 

Contro la mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale da parte dell’Amministrazione,  il cittadino, prima del ricorso all’eventuale azione giudiziale e a garanzia della corretta azione amministrativa,  può richiedere l'intervento del soggetto cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.

L'Usl Umbria n. 2 ha individuato il Direttore Amministrativo del'Azienda, quale soggetto titolare del potere sostitutivo nei confronti del Funzionario responsabile del servizio che non abbia concluso nei termini di legge  il procedimento per inerzia o ritardo.

L’esercizio del potere sostitutivo deve comunque essere sollecitato dal  privato interessato al provvedimento, con una richiesta  indirizzata al Direttore Amministrativo dell'Usl Umbria n. 2 che, entro 30 giorni, concluderà il procedimento



Allegati

 

Informativa accesso agli atti

Regolamento per il diritto accesso ai documenti amministrativi - Delibera D.G. n. 595 del 20 aprile 2018 


Modello di richiesta di accesso documentale (L.241/1990)


Modello di richiesta di accesso civico (art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013) 


Modello di richiesta di accesso generalizzato (art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013) 


Modello di attivazione del potere sostitutivo (art. 5 comma 7 D.Lgs. 33/2013) 


Registro degli accessi agli atti anno 2017 


Registro degli accessi agli atti anno 2018 


Registro degli accessi agli atti anno 2019

Registro degli accessi agli atti anno 2020

Registro degli accessi anno 2021

Registro degli accessi anno 2022

Registro degli accessi agli atti I quadrimestre 2023











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