Informativa recupero crediti servizio Anagrafe Assistibili in seguito a verifica autocertificazioni esenzioni



IN PRIMO PIANO


VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO

 

Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta del cittadino alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione.

Sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia e per appartenenza a particolari condizioni.

 

Nella Regione dell’Umbria, con DGR n. 911 del 5/8/2011 “Introduzione misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in base all’art. 1 comma 796, lettera p) – bis, punto 2, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296”, è stata introdotta una modulazione di pagamento della quota fissa stabilita sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296 per fasce di reddito(R1-R2-R3).

 

Il D.M. 11/12/2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”, stabilisce che le Aziende sanitarie locali, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati, operano il controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito.

 

Il sistema TS rende annualmente disponibili le informazioni relative ai controlli di incongruenza tra lo stato di esenzione per reddito autocertificato dall’assistito e le informazioni rilevate dall’Agenzia delle Entrate, per individuare indebite fruizioni del diritto all’esenzione e procedere al recupero del ticket non versato.

 

Nella Regione dell’Umbria i controlli sulle autocertificazioni per reddito stabiliti dal D.M. 11/9/2009 si applicano alle autocertificazioni prodotte dagli assistiti (residenti o domiciliati nel territorio dell'Azienda USL) titolari delle seguenti autocertificazioni:

  • per l’esenzione da reddito (E01-E02-E03-E04)
  • di fascia reddituale (R1-R2-R3)

ESENZIONI DA TICKET PER REDDITO:
•    Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a 36.151,98 (codice "E01");
•    Assistiti disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice "E02");
•    Titolari di pensione sociale e familiari a carico (codice "E03")
•    Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice "E04");

 

 

FASCE DI REDDITO FINO ALL’01/04/2020

Fasce di reddito

Codice per reddito familiare fiscale

0 – 36.151,98

R1

36.151,99 – 70.000

R2

70.001 – 100.000

R3

Ø  100.000

non previsto

 

Qualora dai controlli emerga l’insussistenza del diritto all’esenzione dal ticket, la ASL notifica all’assistito formale contestazione dell’irregolarità dell’autocertificazione con richiesta di pagamento del ticket dovuto per le prestazioni di assistenza specialistica e/o farmaceutica fruite, secondo la fascia di reddito risultante dal Sistema della Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, calcolata sulla base delle regole di valorizzazione comunicate dalle regioni.

 

In allegato alla contestazione viene inviata la documentazione predisposta dal Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  da cui risulta:

  • la motivazione del mancato riconoscimento del diritto all’esenzione per reddito, inclusi i periodi lavorativi interruttivi dello stato di disoccupazione risultanti dall’Archivio nazionale del Ministero del Lavoro (MDL).
  • l’elenco delle prestazioni di assistenza specialistica e/o farmaceutica fruite nel periodo interessato dall’autocertificazione.
  • l’importo del ticket non versato.

 

Per il pagamento del dovuto, aumentato del costo delle spese per la notifica, da effettuare esclusivamente tramite il bollettino/i allegato/i alla richiesta, è stabilito il termine di 60 giorni, trascorso il quale l’Azienda procederà ad avviare la procedura di recupero forzoso del credito senza ulteriore preavviso.


Si precisa che la funzione della ASL è esclusivamente strumentale e finalizzata al recupero delle somme non corrisposte a seguito delle false attestazioni del diritto all’esenzione e all’aggiornamento di ogni singola posizione. L’individuazione degli elementi contestati/otivi di contestazione è di esclusiva competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che agisce mediante l'utilizzo delle banche date nazionali e degli strumenti di accertamento fiscale. La ASL è inoltre a disposizione per agevolare l’utente nella comprensione della documentazione nota ricevuta, che ha una connotazione strettamente tecnica, in correlazione all'argomento trattato.


 RICHIESTA CHIARIMENTI

L’assistito che ha ricevuto la nota di recupero e che intenda richiedere chiarimenti e spiegazioni potrà inviare osservazioni, supportate da eventuale documentazione comprovante quanto dichiarato, utilizzando il modulo scaricabile dal sito aziendale, ai seguenti recapiti, specificando sulla busta o nell’oggetto della PEC la causale “richiesta pagamento per controllo autocertificazione reddito”:   


Azienda Usl Umbria2 – Via Bramante, 37 05100 Terni

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it





PRESENTAZIONE CONTRODEDUZIONI

L’assistito potrà produrre controdeduzioni in merito all’addebito, supportate da eventuale documentazione comprovante quanto dichiarato, utilizzando il modulo scaricabile, ai seguenti recapiti, specificando sulla busta o nell’oggetto della PEC la causale “richiesta pagamento per controllo autocertificazione reddito

1) Azienda Usl Umbria 2 – Via Bramante, 35-37 05100 Terni;

2) PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it


Si evidenzia che, al fine di comprovare il reddito deve essere presentata la Dichiarazione fiscale dell’anno di interesse; non costituisce utile documentazione probatoria il Modello CU (Certificazione Unica ex CUD) che attesta esclusivamente, in via cumulativa, i redditi da lavoro autonomo, dipendente, da pensione ed assimilati percepiti nell’anno.   

 


RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

Per importi accertati complessivi superiori a € 200,00 l’assistito che ritenga di non poter ottemperare in un’unica soluzione, può richiedere di effettuare il pagamento del dovuto in forma rateizzata senza dover allegare documenti a comprova della particolare situazione.

 

1) Azienda Usl Umbria 2 – Via Bramante, 35-37 05100 Terni;

2) PEC:aslumbria2@postacert.umbria.it

 

 

 

N.B. Dal 01/09/2020 le fasce di reddito R1 R2 R3 vengono abolite, per cui i cittadini non dovranno più pagare la quota aggiuntiva.

 

 

 



Informativa recupero crediti servizio Anagrafe Assistibili Azienda Usl Umbria 2 (agg. anno 2021)


Modulo 2 controdeduzione

Modulo 3 istanza di rateizzazione






Ultimo aggiornamento: 17/03/2022