AVVISO ALL'UTENZA - Dal primo settembre abolito il ticket per fasce di reddito. Tutte le informazioni dal servizio Anagrafe Assistibili



 INFORMATIVA DEL 31.3.2022 SERVIZIO ANAGRAFE ASSISTIBILI USL UMBRIA 2 SU ESENZIONI TICKET PER REDDITO E CONDIZIONE




IN PRIMO PIANO



Informativa recupero crediti servizio Anagrafe Assistibili Azienda Usl Umbria 2 (agg. anno 2021)


Modulo 2 controdeduzione

Modulo 3 istanza di rateizzazione







INFORMATIVA SERVIZIO ANAGRAFE ASSISTIBILI DI PROROGA FINO AL 31.1.2021


TERNI - Il servizio Anagrafe Assistibili dell'Azienda Usl Umbria 2 informa la cittadinanza che dal primo settembre 2020, verrà abolito il ticket per le fasce di reddito.

La legge 27/12/2019, n. 160 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” all’art. 1, comma 446 dispone infatti che:
“omissis – a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti, è abolita".

Ciò significa che a partire dal 1° settembre è abolita nella nostra Regione la quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e farmaceutica, modulata per fasce di reddito, introdotta dalla DGR 911/2011, successivamente modificata dalla DGR n. 1267/2019.

Per l’applicazione di tale disposizione, si deve far riferimento alla data di erogazione delle prestazioni, a prescindere dalla data di prescrizione della ricetta.
(A.T. 31.8.2020)


Approfondimenti

Informativa Usl Umbria 2 del 31 agosto 2020

TICKET – AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE PER REDDITO E DELLE FASCE DI REDDITO.

A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2020 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER GLI ASSISTITI NON ESENTATI E’ ABOLITA.
CIO’ SIGNIFICA CHE A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE I CITTADINI NON DOVRANNO PIU’ AUTOCERTIFICARE LE FASCE DI REDDITO, CHE NON SARANNO PIU’ IN VIGORE E QUINDI NON DOVRANNO PIU’ ESSERE APPOSTE SULLA PRESCRIZIONE REDATTA DAI MEDICI.

Per l’applicazione di tale disposizione, si deve far riferimento alla data di erogazione delle prestazioni, a prescindere dalla data di prescrizione della ricetta.


Cosa sapere

Rimangono in vigore le attestazioni delle esenzioni da reddito e condizione E01/E02/E03/E04



Modello delega


ESENZIONI DA REDDITO:

1) Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a 36.151,98 (codice E01);

2) Assistiti disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice E02);

3) Titolari di pensione sociale e familiari a carico (codice E03)

4) Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice E04);


Cosa fare

Sei già correttamente inserito negli elenchi del Sistema Tessera Sanitaria a disposizione del tuo medico? Sei già esente totale? Non devi fare niente: il tuo medico riporterà sulla ricetta il codice relativo alla tua esenzione da reddito.

Non sei negli elenchi?
Devi compilare il modulo per l’autocertificazione dell’Esenzione da reddito, disponibile scaricabile dal sito aziendale www.uslumbria2.it

Sei inserito con un esenzione che ritieni sbagliata?
Devi compilare il modulo per la revoca dell’esenzione e l’autocertificazione del codice esenzione a cui ritieni di appartenere

Ti accorgi di aver prodotto negli anni passati una autocertificazione sbagliata?
Devi compilare anche il modulo di ravvedimento.

Le autocertificazioni possono essere prodotte in qualunque momento dell'anno, compila il modulo, allega copia di un documento di identità e della tessera sanitaria ed invia tutto:

• tramite email all'indirizzo autocertificazioni@uslumbria2.it inviando il modulo debitamente compilato, firmato, con allegata una copia del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria;

• tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo autocertificazioni@pec.uslumbria2.it inviando il modulo debitamente compilato, firmato, con allegata una copia del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria;

• tramite posta: inviando il modulo debitamente compilato, firmato, con allegata una copia del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria al seguente indirizzo: Ufficio Cup – Anagrafe, Viale Bramante 37, Terni ;

• tramite fax al numero 0744/612578 inviando il modulo debitamente compilato, firmato, con allegata una copia del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria;

• on line tramite l'apposita funzione resa disponibile al cittadino sul Sistema TS www.sistemats.it, utilizzando l'apposito lettore smart-card con la Tessera Sanitaria/CNS attivata.

Il tuo medico potrà riportare sulla ricetta il codice relativo alla tua esenzione da reddito dopo aver aggiornato la tua posizione nell’elenco degli assistiti.


Nota bene

• Le autocertificazioni dovranno riferirsi ai dati reddituali dell'anno precedente a quello in cui avviene l'autocertificazione.

• Dovrà essere presentata una autocertificazione per ogni componente del nucleo familiare.

• Le attestazioni e le autocertificazioni possono essere revocate in qualunque momento, qualora mutino le condizioni in base alle quali sono state prodotte.

• Le autocertificazioni sono rilasciate dal cittadino, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e l'Azienda è tenuta a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate con l'autocertificazione. Nel caso che la verifica evidenzi dati non veritieri, e quindi si è in presenza di falsa dichiarazione da parte del cittadino, l'Azienda procede a comunicare al cittadino l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente avendo utilizzato una esenzione o una fascia di reddito non corretta e provvede, di conseguenza, al recupero delle quote economiche dovute e alla contemporanea segnalazione agli organi competenti.



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Ultimo aggiornamento: 04/04/2022



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