TESTAMENTO BIOLOGICO
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 219 del 22 dicembre 2017: “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito le necessarie informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può, con un documento denominato DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il proprio consenso o il rifiuto in merito ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari, esclusi quelli contrari a norme di legge, alla deontologia professionale, o alle buone pratiche clinico-assistenziali. In tale documento il soggetto che redige le DAT (“Disponente”), indica altresì una persona di propria fiducia (“Fiduciario”), maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie: Il fiduciario accetta tale nomina sottoscrivendo le DAT, o con atto separato allegato alle DAT. Il fiduciario riceve una copia delle DAT e può rinunciare successivamente alla nomina con atto scritto che viene comunicato al disponente.
L’incarico dato al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento.
Qualora le DAT non indichino il nome del fiduciario, o quest’ultimo abbia rinunciato all’incarico, o sia deceduto o divenuto incapace, le DAT conservano la loro validità in merito alle volontà del disponente: se necessario, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e può disattenderle, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure nel caso in cui siano disponibili terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Se dovesse verificarsi un conflitto tra la posizione sostenuta dal medico e quella sostenuta dal fiduciario si dovrà chiedere l’intervento del giudice tutelare per la relativa decisione.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza che provvede a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano tali modalità, le DAT possono essere espresse tramite videoregistrazione o altri dispositivi di comunicazione.
Con apposito decreto del Ministro della Salute, saranno stabilite le modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie.
Con le stesse forme con cui sono state rese la prima volta, le DAT possono essere rinnovate,
modificate e revocate, in qualsiasi momento.
Nel caso in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT
con le forme sopradescritte, le DAT possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o
videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Le DAT sono esenti da imposta di registrazione, da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo,
imposta, diritto e tassa.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Ministero della Salute al seguente link http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp
(A.T. 14.4.2018 agg. 27.3.2019 agg. 3.5.2019)
Ultimo aggiornamento: 15/07/2024