ARCHIVIO 2023
TERNI - Il 31 marzo sono scadute le esenzioni E01/E02/E03/E04. Per tutti i cittadini assistiti, presenti in una anagrafe denominata “Sistema TS – Tessera Sanitaria” i codici esenzione verranno inseriti dal Sistema Tessera Sanitaria, in visione dei Medici di medicina generale/medici specialisti, ad eccezione del codice esenzione E02, per cui il cittadino dovrà rendere autocertificazione ogni anno (se permane invariata la condizione di disoccupazione e limite di reddito).
Se il codice ESENZIONE è sbagliato o non appare, si dovrà fare un'autocertificazione, a validità annuale, sulla base della condizione e dei redditi prodotti nell’anno precedente, per evitare di pagare un importo errato. Gli assistiti sono comunque responsabili anche penalmente, di eventuale utilizzo dell’esenzione da reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all’esenzione.
Gli assistiti hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL di appartenenza eventuali variazioni intervenute.
È possibile procedere all'autocertificazione in qualunque momento dell'anno.
Se sulla ricetta non è presente nessun codice, si è tenuti al pagamento del ticket corrispondente all'importo massimo.
QUI TUTTE LE INFORMAZIONI
LOCANDINA CAMPAGNA ESENZIONI ANNO 2025 AZIENDA USL UMBRIA 2
INFO E CONTATTI UTILI
ULTERIORI APPROFONDIMENTI E PRECISAZIONI
VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO
Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta del cittadino alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione.
Sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia e per appartenenza a particolari condizioni.
Il D.M. 11/12/2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”, stabilisce che le Aziende sanitarie locali, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati, operano il controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito, su tutte le autocertificazioni rese dai cittadini.
- per l’esenzione da reddito (E01-E02-E03-E04)
Il sistema TS rende annualmente disponibili le informazioni relative ai controlli di incongruenza tra lo stato di esenzione per reddito autocertificato dall’assistito e le informazioni rilevate dall’Agenzia delle Entrate, per individuare indebite fruizioni del diritto all’esenzione e procedere al recupero del ticket non versato.
ESENZIONI DA TICKET PER REDDITO:
• Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a 36.151,98 (codice "E01");
• Assistiti disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice "E02");
• Titolari di pensione sociale e familiari a carico (codice "E03")
• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice "E04");
Qualora dai controlli emerga l’insussistenza del diritto all’esenzione dal ticket, la ASL notifica all’assistito formale contestazione dell’irregolarità dell’autocertificazione con richiesta di pagamento del ticket dovuto per le prestazioni di assistenza specialistica e/o farmaceutica fruite.
Tali controlli vengono ormai effettuati dall’anno 2014 e vengono seguiti dal Servizio Anagrafe Ass.ti, nella figura della Posizione Organizzativa Sig.ra Laura Conti ed i suoi collaboratori, i quali negli anni hanno potuto effettuare una capillare analisi quantitativa e qualitativa, rispetto agli errori che vengono abitualmente riscontrati.
La Responsabile ed i dipendenti del Servizio, consapevoli dell’importanza della materia e delle difficoltà dei cittadini, che negli anni hanno ascoltato e supportato, sensibili nei confronti delle criticità ed in special modo delle categorie fragili (anziani, portatori di handicap ecc…) hanno voluto riassumere ed esplicare tutte le motivazioni degli errori da cui scaturiscono gli esiti negativi.
Nello specifico il target delle contestazioni riguarda tutti i codici esenzione che andiamo di seguito ad analizzare:
Errori su codici esenzione E01 sono relativi alle autocertificazioni rese dai cittadini pensionati ultrasessantacinquenni con reddito inferiore ad € 36.151,98. Generalmente il codice E01, viene inserito automaticamente dal Sistema tessera sanitaria, al compimento del 65° anno di età, esclusivamente se, la soglia di reddito è inferiore ad € 36.151,98. I cittadini che non si trovano inseriti negli elenchi dei codici E01, prima di rendere autocertificazione, dovranno provvedere a verificare che il reddito complessivo lordo relativo al nucleo familiare fiscale sia inferiore soglia prevista sopracitata.
Il numero più alto di contestazioni è relativo all’autocertificazione del Codice E02, che deve essere resa dal cittadino, che ha perso il lavoro dipendente o familiare a carico, con reddito complessivo riferito all’anno precedente inferiore alle cifre indicate nel prospetto “Esenzioni ticket per reddito”. Entrambe le condizioni di Reddito e disoccupazione, debbono sussistere al momento dell’Autocertificazione.
Per il codice esenzione E02, gli errori riscontrati sono i seguenti:
- Cittadini che lavorano nell’anno non possono autocertificare il codice E02 anche se il reddito è basso ed anche se l’impegno orario è inferiore alle 20 ore settimanali. Lavorano per cui non possono dichiararsi disoccupati.
- Cittadini che sono titolari di un “contratto di lavoro a chiamata”, non possono autocertificare il codice E02, in quanto sono titolari di una posizione contributiva aperta.
- Cittadini che hanno cessato un lavoro autonomo, non possono autocertificare il codice E02, perché non sono considerati disoccupati ai fini dell’esenzione ticket.
- Non può autocertificare il codice E02, il cittadino disoccupato, appartenente ad un nucleo familiare fiscale di un lavoratore, se il reddito supera la soglia prevista:
- Non può autocertificare il codice E02 per i figli, il disoccupato appartenente ad un nucleo familiare fiscale di un lavoratore, se i figli sono a carico fiscale del coniuge lavoratore.
Il codice E03 viene previsto per i titolari di pensione sociale e per autocertificare tale codice, il cittadino deve essere inserito nell’archivio INPS, COME TITOLARE DI PENSIONE SOCIALE. Gli errori relativi a tale codice avvengono quando un cittadino, pur avendo una quota di pensione bassa, non è PENSIONATO SOCIALE. Il controllo incrociato avviene negli archivi dell’INPS, che non trovano in cittadino negli elenchi dei pensionati sociali, dando come risultato un esito negativo.
Per cui il cittadino prima di rendere autocertificazione, dovrà accertarsi che il codice della Sua pensione sia PS (pensione sociale).
Il codice E04 viene previsto per i pensionati al minimo di età superiore a 60 anni e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo indicato nel paragrafo “Esenzioni da ticket per reddito”. L’errore principale relativo a questo codice è quello di cittadini che pur avendo una pensione di importo basso, ma non equiparata al minimo, autocertificano il codice E04, mentre dovrebbero autocertificare il codice E01.
Il controllo incrociato avviene negli archivi dell’INPS, che non trovano in cittadino negli elenchi dei pensionati al minimo, dando come risultato un esito negativo.
L’integrazione al minimo, viene concessa dall’INPS, ai titolari di una pensione molto bassa. L’importo delle pensioni integrate al minimo è pari ad € 523,83 (quota stabilita per l’anno 2022).
Solo chi percepisce una pensione di tale importo può autocertificare il codice E04.
Da ultimo, ma per importanza, si sottolinea che molto spesso, si è riscontrato che le esenzioni per patologia e le esenzioni per invalidità., non risultano registrate in anagrafe sanitaria, inibendo la possibilità del medico prescrittore, ad inserire il codice esenzione per le prestazioni sanitarie esenti per la patologia da cui il cittadino è affetto e/o per I’invalidità riconosciuta dall’INPS.
Si ricorda che il cittadino obbligatoriamente deve procedere alla registrazione in Anagrafe Sanitaria dei certificati di esenzione rilasciati dalle Strutture pubbliche e dei verbali d’invalidità riconosciuti dalle Commissioni competenti. La USL provvederà al rilascio di un apposito tesserino esenzione personale ed alla registrazione in Anagrafe Sanitaria e sistema tessera sanitaria. I codici esenzione vengono visualizzati dal medico di medicina generale, che potrà inserirli nelle prescrizioni seguendo le norme attualmente vigenti.

(A.T. 03.04.2023)