La disciplina applicabile alla successione ereditaria di una farmacia è prevista dall’art. 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i che ha regolamentato l’acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società titolare dell’esercizio di una farmacia.
Tale normativa, in virtù del successivo comma 10, è stata resa applicabile anche al caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa di un titolare unico deceduto (fattispecie già prevista dal comma 12 dell’art.12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni).
Comma 9: “A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di
sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione”.Comma 10:” Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della
farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475”.
Durante tale periodo, gli eredi hanno diritto a proseguire l’esercizio della farmacia in via provvisoria, sotto la responsabilità di un direttore responsabile regolarmente nominato.

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 e successiva modifica (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall’art. 1, comma 78, L. 27/12/2006 n. 296)
la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.Cosi come previsto dall’art. 456 C.C. “La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.
Pertanto, la durata massima complessiva della gestione provvisoria non può superare i 18 mesi dalla data del decesso.
Eredi legittimi del titolare defunto devono considerarsi il coniuge o un erede in linea retta entro il secondo grado (figlio, figlio del figlio, padre, madre, nonni).

In sintesi:
Per la società l’erede incompatibile ai sensi dell’art. 7 comma 2 e dell’art. 8 deve cedere la quota della società entro
sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.Per quanto riguarda le procedure da seguire per la gestione provvisoria della farmacia:
gli eredi devono presentare istanza nella quale dichiarano, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000:
la morte del titolare e la data del decesso;di essere gli unici eredi della farmacia;di voler gestire provvisoriamente la farmacia;denominazione farmacia
All’istanza vanno allegati:
Copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità di ciascuno degli eredi;
Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli eredi (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) per ciascuno degli eredi;
Dichiarazione di atto notorio con
dichiarazione antimafia per ciascuno degli eredi (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011);
Numero di
partita IVA (in quanto la comunione ereditaria diventa “società di fatto”).
Per la nomina del Direttore deve essere allegato:Modulo nomina direzione farmacia per la gestione provvisoria;
Dichiarazione sostitutiva di assenza di incompatibilità (Art. 13 della L. 475/1968 e s.m.i.);
Dichiarazione atta a comprovare la presenza del requisito di idoneità alla titolarità (Art. 12 della L. 475/1968 e s.m.i.);
Autocertificazione d’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Direttore nominato.
La documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC aslumbria2@postacert.umbria.it ovvero consegnata presso gli Uffici del Protocollo Generale dell’Azienda USL Umbria 2, sede di Terni (TR), Viale Donato Bramante n. 37.A seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta, il Dipartimento di Assistenza farmaceutica e Patologia Clinica provvederà a predisporre l’atto di autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia da parte degli eredi,
per un periodo massimo di un anno e sei mesi.
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